Dal 1 gennaio 2024 sono in vigore alcune novità introdotte nel sistema di verifica delle merci in importazione in Turchia che possono avere un impatto importante sulle aziende esportatrici.
In particolare, le nuove norme sono specificate in alcuni Comunicati emanati dalla Dogana turca per le seguenti tipologie di prodotti:
- Prodotti chimici – rif. Communiquè n. 2024/6 che stabilisce il divieto di import per le sostanze suscettibili di ridurre lo strato di ozono di cui all’allegato 1 e 2, ad eccezione di taluni materiali che sono invece sottoposti a preventiva autorizzazione rilasciata in base al loro utilizzo
- Giocattoli - Communiquè n. 2024/10
- Determinati prodotti di consumo, tra cui le voci doganali 3926 (articoli in plastica), 7117 (bigiotteria), 9102 (orologi), 9113 (cinturini di orologio), 4202 (valigeria) - rif. Communique n. 24/12
- dispositivi medici – rif. Communiquè n. 2024/16
- prodotti tessili, di abbigliamento e in pelle, calzature comprese – rif. Communiquè n. 24/18
Qualora la valutazione di rischio segnalata dal sistema TAREKS preveda l’ispezione fisica della merce, diventa obbligatorio caricare entro 20 giorni lavorativi dalla notifica, in aggiunta alla consueta documentazione, anche una fotografia dei prodotti interessati.
Si segnala inoltre che per i prodotti di cui sopra, sono stati aggiunti nuovi codici doganali ampliando i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione delle misure di controllo in importazione.
In particolare, per le calzature, tra i nuovi codici si segnala l’aggiunta delle calzature per sport invernali e calzature con puntale protettivo in metallo. Si ricorda che per tutto il capitolo 64, in caso di ispezione fisica, i prodotti potranno essere sottoposti a prove di laboratorio per verificare i limiti di ftalati, DOT, Cr VI in base al Regolamento KKDIK.
Tra le altre novità la rivalutazione delle sanzioni amministrative (+58% rispetto al 2023).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).