Certificati di origine
Il Ministero del Commercio turco ha recentemente apportato una modifica al regolamento doganale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale turca lo scorso 10.12.2020, in base alla quale per la libera circolazione delle merci provenienti da Paesi UE con Certificato di Circolazione A.TR non sarà più richiesto il Certificato di origine emesso dalla Camera di Commercio e attestante l’origine NON preferenziale/made in. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 47 della Decisione n. 1/95 dell'Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di associazione dell'UE che stabilisce che “Nell'espletare le formalità d'importazione per i prodotti non contemplati dalle misure di politica commerciale di cui agli articoli precedenti, le autorità dello Stato d'importazione chiedono all'importatore di indicare l'origine dei prodotti in questione nella dichiarazione doganale. In caso di assoluta necessità, possono essere richieste prove supplementari qualora si nutrano seri e fondati dubbi in merito all'effettiva origine del prodotto in questione.”
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 e ci si aspetta che a partire da tale data le autorità doganali non richiedano Certificati di origine per le merci provenienti da paesi membri dell'UE con certificato A.TR.
Importazione di prodotti tessili, abbigliamento e calzature/pelletteria
Con il recente Communiqué 31297 – On inspection of some textile, apparel and leather products - del 7 novembre 2020, il governo turco ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2021 i prodotti riportati nell’Allegato I della Comunicazione saranno soggetti a valutazione di rischio tramite il sistema Tareks, già prevista per:
- Prodotti soggetti a marcatura CE
- Lavori di plastica (classificati alla voce 3926)
- Bigiotteria
- Gioielli.
Il Sistema Tareks si basa su un applicativo web attraverso il quale, a seguito della registrazione effettuata dall’importatore, le autorità turche gestiscono l’ispezione, la conformità e l’autorizzazione all’importazione dei prodotti. Tramite questo sistema totalmente elettronico, quindi, le autorità potranno valutare il rischio ed eventualmente richiedere un’ispezione fisica dei prodotti, attraverso la selezione di campioni che dovranno essere testati dai laboratori accreditati, a spese dell’importatore.
In caso di esito positivo verrà rilasciato un numero di riferimento che dovrà essere riportato nella casella 44 della bolla doganale.
Per i prodotti scortati da Certificato AT.R verrà automaticamente emesso il numero di Tareks, consentendone la libera importazione in Turchia senza ulteriori controlli. Per evitare eventuali ritardi o blocchi in fase di sdoganamento, è opportuno quindi effettuare con largo anticipo rispetto alla spedizione della merce una verifica della correttezza e adeguatezza della documentazione necessaria all’importazione.
Ricordiamo inoltre che per l’importazione in Turchia di prodotti ed accessori di abbigliamento e calzature (voci doganali 4202 e 4203 e capitoli 61, 62, 63 e 64) da qualsiasi Paese è necessaria la compilazione dell’Exporter Registry Form.
Tale certificato, compilato dall’esportatore e vidimato dalla Camera di Commercio competente dell’esportatore, deve essere presentato in originale e legalizzato con apostilla presso la Prefettura competente in Italia per il visto di validità per la Turchia. Poiché l'Exporter Registry Form deve essere presentato dall’importatore turco solamente per la prima importazione e per ogni cliente (non per ogni partita di importazione dallo stesso cliente), l’esportatore redigerà il certificato una sola volta, all’atto della prima spedizione. Tale certificato ha validità di un anno dalla data di emissione.
Per l’importazione delle stesse categorie di prodotti aventi origine in Cina, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Cambogia, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Thailandia è prevista la compilazione di un Exporter Registry Form più dettagliato, contente informazioni sensibili dei fabbricanti.
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione (int. 221).