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Stati Uniti - Sospesa l'esenzione "de minimis" per le spedizioni commerciali di basso valore

 

A seguito dell’Executive Order del Presidente Trump emanato ieri 30 luglio, a partire dal 29 agosto tutte le spedizioni commerciali (non postali), indipendentemente dal valore o dal Paese di origine, non potranno più beneficiare dell’esenzione “de minimis”, in base alla quale le importazioni di beni di basso valore (fino a 800,00 dollari) non erano essere soggetti a dazi, imposte e oneri applicabili secondo la normativa vigente.

 

Invii postali internazionali

Per quanto riguarda invece gli invii postali internazionali, dal 29 agosto saranno momentaneamente sottoposti ad una disciplina differenziata.

Fino alla definizione di un nuovo specifico sistema di dichiarazione da parte della U.S. Customs and Border Protection (CBP), gli stessi continueranno a non richiedere una dichiarazione formale da parte del destinatario, ma saranno soggetti a dazi specifici o ad valorem secondo le seguenti modalità, a scelta del vettore (la scelta della modalità applicabile è vincolante per tutte le spedizioni effettuate nel mese solare di riferimento; nel mese successivo può essere effettuata una scelta diversa):

  • Metodo ad valorem: applicazione del dazio corrispondente all’aliquota “reciprocal” prevista per il Paese di origine della merce.
  • Metodo specifico (valido per 6 mesi): Applicazione di un dazio fisso per pacco, secondo le seguenti soglie: 80,00 USD per articoli provenienti da Paesi con aliquota IEEPA < 16% - 160,00 USD per articoli da Paesi con aliquota IEEPA compresa tra 16% e 25% - 200,00 USD per articoli da Paesi con aliquota IEEPA > 25%

Il Paese di origine deve essere indicato obbligatoriamente. Dopo sei mesi, tutti gli invii postali dovranno conformarsi esclusivamente al metodo ad valorem.

 

Si segnala, infine, che la disciplina specifica per gli invii postali è solo temporanea, in attesa che sia attivato un sistema adeguato a calcolare in maniera efficace e completa il dazio dovuto anche per queste spedizioni di ridotto valore.

 

Obblighi di garanzia per importazioni informali e spedizionieri postali

Al fine di garantire la corretta riscossione dei dazi previsti dal nuovo Executive Order, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) è autorizzata a richiedere specifiche garanzie finanziarie (bond) in relazione a due categorie di operatori:

  • per le importazioni informali, ossia quelle con valore dichiarato pari o inferiore a 2.500,00 USD, CBP può imporre la presentazione di una fideiussione doganale di base (basic importation and entry bond) in conformità al 19 C.F.R. § 113.62. Tale disposizione può essere applicata a tutte le spedizioni che, pur rientrando nei limiti di valore, non possono più beneficiare dell’esenzione de minimis e devono quindi essere regolarmente dichiarate e soggette a dazi;
  • per i vettori che trasportano spedizioni postali internazionali verso gli Stati Uniti, indipendentemente dalla modalità di trasporto (aereo, marittimo o terrestre), è obbligatoria una fideiussione specifica per vettori internazionali (international carrier bond), ai sensi del 19 C.F.R. § 113.64. Questo obbligo serve a garantire che i dazi determinati sulla base del nuovo regime doganale per gli invii postali (sezione 3 dell’Executive Order) vengano correttamente versati alla dogana statunitense.

 

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