Con riferimento alla nostra Circolare n. 233 del 18 marzo, con la quale abbiamo illustrato l’applicazione dei dazi ad valorem aggiuntivi del 25% su acciaio, alluminio e derivati importati negli USA a partire dallo scorso 12 marzo, riportiamo qui di seguito lo stato dell’arte sui dazi americani adottati nei confronti dei prodotti importati alla luce delle decisioni più recenti.
Nuovi dazi USA sul settore automotive.
Il 3 aprile 2025 è stata pubblicata sul Federal Register la Proclamation n. 10908 del 26 marzo (consultabile qui), con cui sono stati introdotti nuovi dazi all’importazione su veicoli per passeggeri, camion leggeri, e alcune parti di automobili (quali, tra gli altri, motori, trasmissioni e componenti elettroniche) a seguito di un'investigazione condotta ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act.
La Proclamation specifica come le importazioni di veicoli provenienti da Paesi terzi abbiano avuto nel tempo un impatto negativo sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e perciò il Presidente Trump ha dichiarato che i beni del settore automotive indicati nell’Allegato I della Proclamation saranno assoggettati ad un dazio ad valorem del 25%.
La tariffa in questione si applicherà, per le automobili, a partire dal 3 aprile 2025 e per le parti di automobili in data successiva, ma comunque entro il 3 maggio 2025. Essa sarà aggiunta a ogni altro dazio, tassa o imposta applicabili ai prodotti oggetto di importazione.
Nuovi dazi aggiuntivi multisettoriali
Con l’Executive Order del 2 aprile 2025 (di seguito EO), in fase di pubblicazione sul Federal Register, è stato imposto un dazio aggiuntivo ad valorem del 10% sulle importazioni da tutti i partner commerciali a partire dal 5 aprile 2025.
Dal 9 aprile 2025 tale dazio aumenterà per le importazioni di tutti i prodotti dei Paesi elencati nell’Allegato I dell'EO per arrivare alle aliquote stabilite in tale allegato. I dazi aggiuntivi dell’EO non si applicano tuttavia alle seguenti categorie di beni:
- prodotti compresi nel 50 USC 1702(b) (donazioni umanitarie, materiale informativo, beni trasportati nei bagagli personali, ecc.);
- tutti gli articoli e derivati di acciaio e alluminio soggetti ai dazi addizionali dal 12 marzo u.s. imposti ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come modificati da ultimo nella Proclamation 10895 (Adjusting Imports of Aluminum Into the United States) e nella Proclamation 10896 del 10 febbraio 2025 (Adjusting Imports of Steel into the United States);
- tutte le automobili e i componenti per autoveicoli soggetti ai dazi aggiuntivi imposti ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come modificato e proclamato nella Proclamation 10908 del 26 marzo (Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts Into the United States);
- tutti i prodotti elencati nell’Allegato II dell'EO, tra cui rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, articoli in legname, alcuni minerali essenziali ed energia e prodotti energetici;
- tutti i prodotti provenienti da un partner commerciale cui si applicano le aliquote stabilite nella Colonna 2 dell’Harmonized Tariff Schedule degli Stati Uniti (HTSUS);
- tutti i prodotti che potrebbero essere soggetti a dazi ai sensi di future azioni previste dalla sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962.
Oltre alle esclusioni di cui sopra, l’EO prevede che i dazi aggiuntivi si applicheranno solo al contenuto non statunitense dei prodotti, a condizione che almeno il 20% del valore di un prodotto sia originario degli Stati Uniti; in caso contrario, si applicheranno al 100% del valore. Per “contenuto statunitense” si intende il valore di un articolo attribuibile ai componenti prodotti interamente o sostanzialmente trasformati negli Stati Uniti. L’autorità doganale statunitense (US Customs and Border Protection, CBP), è autorizzata a richiedere informazioni e documenti per verificare il valore del contenuto statunitense dell’articolo.
I dazi aggiuntivi stabiliti dall’EO si aggiungono a qualsiasi altro dazio, tassa, imposta, esazione o onere applicabile a tali prodotti importati. Inoltre, l’EO prevede l’eliminazione dell’esenzione de minimis ai sensi del 19 USC 1321(a)(2)(C) per i prodotti soggetti ai dazi aggiuntivi, che rimane temporaneamente disponibile fino a quando il Segretario al Commercio notificherà al Presidente che i sistemi per la riscossione dei dazi sono pienamente operativi.
Con specifico riferimento all’Unione Europea, come riportato sopra, dal 5 aprile è prevista l’entrata in vigore di un dazio ad valorem aggiuntivo del 10% su tutti i prodotti. Dal 9 aprile il dazio ad valorem aggiuntivo del 10% si prevede che venga sostituito da un dazio ad valorem aggiuntivo del 20%, essendo l’UE presente nella lista dei partner inclusi nell’allegato I.
A titolo esemplificativo, la nostra interpretazione – che stiamo tuttavia verificando – per prodotti con dazio, ad oggi, del 35%, dovrebbe applicarsi dal 5 aprile un dazio del 45% e dal 9 aprile del 55%.
L’EO prevede inoltre che nel caso in cui un partner commerciale risponda con dazi o altre contromisure alle esportazioni statunitensi, il Presidente si riserva la possibilità di aumentare o estendere i dazi già imposti, al fine di mantenere l’efficacia delle misure adottate. Al contrario, se il partner intraprendesse azioni concrete per correggere pratiche commerciali squilibrate e avvicinarsi agli standard statunitensi in ambito economico e di sicurezza nazionale, tali dazi potrebbero essere ridotti. Infine, qualora la capacità produttiva interna degli Stati Uniti continuasse a deteriorarsi, potrebbe essere valutato un ulteriore aumento dei dazi come risposta difensiva.
L’Associazione fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.
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