Torna alle circolari

Siria - Sospese e modificate alcune delle misure restrittive dell'UE

 

Il 25 febbraio 2025, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/407 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/408, che modificano il Regolamento (UE) 36/2012 sospendendo e modificando  alcune delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria.

 

Tali modifiche, adottate alla luce dai recenti cambiamenti politici avvenuti a seguito della caduta del regime di Bashar Al-Assad, si inseriscono nel quadro negli sforzi dell'UE volti a sostenere una transizione politica positiva in Siria, nonché ad agevolare il dialogo con il Paese nei settori chiave dell'energia e dei trasporti, nelle operazioni finanziarie e bancarie connesse a detti settori e quelle necessarie a fini umanitari e di ricostruzione.

Rimangono comunque in vigore, tra le altre, le misure restrittive a:

  • il regime di Al-Assad
  • i settori delle armi chimiche, delle armi e degli strumenti di repressione interna
  • il traffico di sostanze illecite
  • il software per l'intercettazione e la sorveglianza
  • dei beni a duplice uso
  • le importazioni/esportazioni di beni del patrimonio culturale siriano.

 

Di seguito illustriamo nel dettaglio le principali novità introdotte con i menzionati provvedimenti.

 

Disposizioni sospese

Il Regolamento UE n. 2025/407 ha sospeso:

  • il divieto di importazione nell’UE di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria, di acquisto e di trasporto degli stessi prodotti, di fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a tali prodotti e partecipazione ad attività elusive dei suddetti;
  • il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’Allegato V bis del Reg. 36/2012 a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per uso in Siria, fornire finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione relativi alle operazioni di cui sopra;
  • il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature necessarie per il settore industriale del petrolio e del gas a qualsiasi persona, entità o organismo siriani o per un uso in Siria, nonché di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria e partecipare a qualsiasi attività elusiva dei divieti di cui sopra;
  • il divieto di vendere fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica e di fornire assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui sopra;
  • il divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, di acquisizione o aumento di partecipazione, di costituzione di imprese comuni con persone, entità o organismi siriani attivi nel settore petrolifero e nella costruzione di centrali elettriche e divieto di partecipazione ad attività aventi l’obiettivo di eludere i divieti di cui sopra;
  • il divieto di consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines.

 

Disposizioni modificate

Tra le disposizioni ancora in vigore, sono state modificate, in particolare, le seguenti:

  • non si applica il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i beni di lusso in Siria elencati nell’Allegato X del Reg. 36/2012 se l’operazione è destinata all’uso personale di persone fisiche che si spostano dall’UE o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria;
  • rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell’Allegato II ter e che il 27 febbraio 2012 si trovavano al di fuori della Siria - tale allegato contiene, ad oggi, solamente la Central Bank of Syria;
  • i divieti disposti per gli enti creditizi di aprire rapporti bancari in Siria non si applicano alle operazioni connesse ai settori dell'energia e dei trasporti e a quelle necessarie a fini umanitari e di ricostruzione.

 

Si segnala infine che sono state “delistate” le seguenti entità: Industrial Bank; Popular Credit Bank; Saving Bank; Agricultural Cooperative Bank; Central Bank of Syria; Syrian Arab Airlines.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione.