A conclusione del riesame avviato nel febbraio scorso, la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento che estende per ulteriori due anni la misura di salvaguardia vigente sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici (cfr. nostra Circolare n. 709 del 29/08/2022).
L’istruttoria, aperta su istanza di 14 Stati membri, ha confermato che la salvaguardia continua ad essere una misura correttiva necessaria per porre rimedio al pregiudizio per l’industria siderurgica europea, determinato da una combinazione di fattori: gli elevati livelli di sovraccapacità globale di acciaio e l’impennata delle esportazioni, in particolare dalla Cina, che generano una significativa pressione dei flussi verso il mercato europeo; il numero crescente e la portata di misure commerciali restrittive adottate da paesi terzi (a partire dai dazi statunitensi applicati in base alla Sezione 232) che hanno aggravato la diversione degli scambi; le perduranti criticità della situazione del mercato mondiale dell’acciaio e la contrazione della domanda nell’UE.
La salvaguardia rinnovata scadrà il 30 giugno 2026, otto anni dopo la sua introduzione (avvenuta nel 2018), che è il periodo massimo di applicazione della misura accordato dalle norme comunitarie e dell’OMC.
Contestualmente alla proroga, la Commissione ha apportato alcuni adeguamenti tecnici, che entreranno in vigore il 1° luglio 2024 e che riguardano, tra gli altri:
- l’applicazione di un tasso di liberalizzazione dei contingenti dell’1% (ridotto rispetto al 4% attuale);
- l’inserimento di un tetto del 15% per i contingenti residui in alcune categorie di prodotti (coils, vergella);
- l’inclusione del Mozambico nel campo di applicazione della misura
Per ulteriori dettagli:
- Regolamento (UE) 024/1782: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401782
- Press Release DG TRADE: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-prolongs-steel-safeguardmeasure-until-june-2026-2024-06-25_en
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).