La Commissione Europea ha pubblicato lo scorso 16 ottobre un nuovo aggiornamento delle Consolidated FAQs contro Russia e Bielorussia, relative all’attuazione del Regolamento (UE) 833/2014, Regolamento 269/2014, Regolamento (UE) 692/2014 e Regolamento UE 2022/263.
Tra gli aggiornamenti principali introdotti in questa versione si segnalano i seguenti:
- chiarimenti sulle restrizioni all’esportazione di articoli a duplice uso e tecnologie avanzate, con indicazioni operative per l’interpretazione delle limitazioni e delle eccezioni.
- il commercio di prodotti petroliferi classificati nella voce NC 2710 deve essere accompagnato da prove credibili che il greggio (SA 2709 00) da cui sono stati ottenuti non fosse di origine russa.
- Price Cap sul petrolio greggio russo (SA 2709 00):
- il precedente tetto massimo di 60 USD/barile è scaduto il 2 settembre 2025 e il nuovo tetto di 47,6 USD/barile è entrato in vigore il 3 settembre 2025
- i contratti stipulati a partire dal 20 luglio 2025 (“nuovi contratti”) dovevano essere eseguiti entro il 2 settembre 2025, mentre quelli stipulati prima del 20 luglio 2025 beneficiano di un periodo di wind-down di 90 giorni, eseguibile fino al 18 ottobre 2025.
- Due diligence rafforzata e obblighi aggiuntivi - gli operatori dell’UE che commerciano articoli a priorità elevata (CHP items, Critical High Priority Items, Allegato XL) quali, ad esempio, i circuiti integrati elettronici (SA 8542 31) o beni elencati nell’Allegato XLVIII, devono applicare procedure di due diligence rafforzata; l’obbligo per i beni dell’Allegato XLVIII (ad esempio i motori elettrici, generatori e altri componenti elettrici di potenza elevata, SA 8502 20 e i quadri, pannelli, commutatori e dispositivi di protezione elettrica per circuiti elettrici, SA 8536 50) è entrato in vigore il 26 maggio 2025.
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