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Romania - Applicazione delle sanzioni relative al sistema elettronico RO e-Transport di tracciamento dal 1 luglio 2024

 

Sebbene già in vigore dal 1° gennaio 2024, le sanzioni per irregolarità relative al sistema di tracciamento dei trasporti merci su strada internazionali RO e-Transport (per scopi fiscali), verranno applicate solo dal 1° luglio 2024 (cfr. nostra Circolare n. 1037 del 28/12/2022).

 

Con Ordinanza d’urgenza n. 115/2023 – di modifica dell’Ordinanza n. 41/2022 - dal 1° gennaio 2024 in Romania è stato esteso  l’obbligo del sistema elettronico integrato “RO eTransport” per i veicoli adibiti al trasporto di merci di massa massima autorizzata pari o superiore a 3,5 ton. che dovranno essere dotati di dispositivi satellitari per il tracciamento e la trasmissione dei dati relativi ai trasporti internazionali, indipendentemente dal valore della merce trasportata.

Tale misura fiscale è stata estesa alla totalità delle merci trasportate al fine di contrastare l’evasione fiscale e si applica ai trasporti internazionali che coinvolgono la Romania sia intra-UE che con Paesi non-UE.

 

Sebbene l’Ordinanza in oggetto sia entrata in vigore il 15 dicembre 2023, le sanzioni per il mancato rispetto del suddetto obbligo saranno applicate dal mese di luglio 2024; esse possono arrivare fino a 100.000 RON (circa 20.000 euro) ed includere anche la confisca dei beni non dichiarati. L’obbligo di dichiarare i dati relativi al trasporto internazionale di merci su strada nel eTransport System RO ai fini dell’ottenimento dei codici di trasporto unici – UIT – si applica:

  • al destinatario indicato nella dichiarazione doganale di importazione o il mittente elencato nella dichiarazione doganale di esportazione, a seconda dei casi, per le merci soggette a operazioni di importazione o esportazione;
  • al beneficiario in Romania per gli acquisti intracomunitari di beni;
  • al fornitore in Romania, in caso di consegne intracomunitarie di beni;
  • al depositario, nel caso di merci oggetto di operazioni intracomunitarie in transito, sia per merci scaricate in Romania per lo stoccaggio o per la formazione di una nuova spedizione formata da uno o più lotti di merci, sia per merci caricate dopo lo stoccaggio o dopo la formazione di una nuova spedizione all'interno del territorio nazionale rumeno composta da uno o più lotti di merci.

 

In particolare, i dati richiesti sono relativi al mittente e al destinatario, al nome, alle caratteristiche, quantità e valore della merce trasportata, ai luoghi di carico e scarico, agli estremi del mezzo di trasporto utilizzato, nonché al codice UIT generato. Per generare il codice UIT – che ha validità di 15 giorni per le operazioni intracomunitarie – l’operatore dovrà inserire i dati relativi al trasporto fino a 3 giorni precedenti il trasporto stesso e, al più tardi, prima che il veicolo attraversi il valico di ingresso stradale in Romania.

 

Il conducente del veicolo è obbligato ad attivare il satellitare nel momento dell’ingresso e disattivarlo subito dopo la consegna della merce o all’uscita del veicolo dal territorio rumeno, rendendo in tal modo tracciabile in tempo reale il veicolo. I moduli informatici vengono forniti gratuitamente al vettore dal Centro nazionale per l’informazione finanziaria del Ministero delle finanze

A seguito di taluni chiarimenti, si è appreso che la scelta del valico di frontiera tiene conto di varie informazioni ricevute dai partner commerciali, ma comporta anche una serie di fattori di natura logistica: ottimizzazione dei costi, efficienza, disponibilità e/o la capacità di trasporto. Se il trasporto dichiarato nel Sistema Nazionale di Trasporto e-RO raggiunge un altro valico di frontiera statale o in una data successiva a quella indicata nella domanda in fase di generazione del codice UIT, si crea una situazione che non comporta nessun tipo di sanzione.

 

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati di posizionamento attuali del mezzo di trasporto, viene specificato che per il monitoraggio del trasporto delle merci il sistema Ro e-Transport preleva i dati dai dispositivi GPS, se presenti. Qualora il veicolo non sia dotato di tale sistema GPS, l'operatore di trasporto dovrà necessariamente installare dispositivi terminali che utilizzano tecnologie satellitari e di trasmissione dati, sui quali è installato il software messo a disposizione, gratuitamente, dall'Autorità Nazionale di Informazione Finanziaria presso il Ministero delle Finanze, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera a1, dell’Ordinanza n. 41/2022. Le questioni tecniche relative al trasferimento degli attuali dati di posizionamento dei veicoli sono attualmente in fase di finalizzazione. Il software per il trasferimento dei dati di posizionamento del veicolo deve essere scaricato da piattaforme specializzate quali Google Play o App Store.

 

È importante tenere presente che il trasportatore ha l'obbligo di garantire il trasferimento dei dati di posizionamento attuali del veicolo di trasporto lungo tutto il percorso di trasporto delle merci soggette a monitoraggio attraverso il sistema di trasporto elettronico.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).