Il 12 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n.81 “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” con il quale sono state modificate le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione. Le modifiche sono contenute nell’art. 17 del Decreto Legislativo.
Le modifiche introdotte dall’art. 17 accolgono alcune delle proposte di revisione dell’impianto sanzionatorio pervenute dai principali stakeholder ed hanno lo scopo di favorire la compliance spontanea da parte dei contribuenti, assicurare la coerenza con l’impianto sanzionatorio generale applicabile agli altri tributi della fiscalità interna, garantire l’applicazione di sanzioni proporzionali rispetto alla gravità delle violazioni commesse, pur tenendo in debito conto i vincoli derivanti dall’ordinamento unionale.
Si riportano di seguito le principali novità in vigore a partire dal 13 giugno.
- Art. 96, comma 1: vengono introdotte due distinte soglie per determinare la rilevanza penale delle violazioni doganali: per i dazi doganali, la soglia resta fissata a 10.000,00 euro, mentre per i diritti di confine diversi dai dazi (es. IVA all’importazione) la soglia è stata innalzata a 100.000,00 euro.
- Art. 88: sono aggiornate le circostanze aggravanti in base a nuove soglie monetarie: per i dazi la soglia prevista è sopra i 100.000,00 euro, mentre l’aggravante per diritti diversi dai dazi la soglia è sopra i 500.000,00 euro.
- Art. 96, comma 13: è esclusa sia la sanzione sia la confisca in caso di revisione della dichiarazione doganale su istanza del dichiarante, purché presentata prima dell’avvio di accertamenti o ispezioni da parte dell’Amministrazione.
- Art. 112: viene introdotta una causa di non punibilità per i delitti di contrabbando in assenza di aggravanti, se il contribuente ricorre al ravvedimento operoso, versando tributi, sanzioni e interessi prima dell’avvio di accertamenti o procedimenti penali.
- Art. 118: viene riformulata la disciplina del riscatto delle merci confiscate, prevedendo che fatti salvi i casi di confisca da parte dell’autorità giudiziaria e qualora la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito non sia vietata, l’Agenzia delle dogane può consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa su richiesta del trasgressore, previo pagamento del valore, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Le disposizioni più favorevoli ai contribuenti (es. nuove soglie per l’illecito amministrativo e causa di non punibilità) si applicano retroattivamente anche ai procedimenti in corso, ai sensi del principio del favor rei.
In allegato trasmettiamo la Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 14/2025 del 17 giugno, che fornisce ulteriori approfondimenti.
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