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Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) - Nuovi documenti di orientamento e consultazione pubblica

 

Lo scorso 15 aprile la Commissione Europea ha introdotto ulteriori semplificazioni e ha ridotto gli oneri amministrativi per facilitare l’attuazione del Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR). In questo contesto, ha pubblicato nuovi documenti di orientamento destinati agli Stati membri, agli operatori e ai commercianti, in vista dell’entrata in vigore del Regolamento prevista per la fine di quest’anno:

  • linee guida EUDR (aggiornamento aprile 2025);
  • FAQ EUDR (aggiornamento aprile 2025).

 

Entrambi i documenti, allegati alla presente Circolare, mirano a supportare imprese, autorità e Paesi partner, fornendo ulteriori semplificazioni e chiarimenti sulla definizione di PMI, sul ruolo dei commercianti e sulle modalità per attestare la conformità dei prodotti ai requisiti di assenza di deforestazione e legalità rispetto la legislazione pertinente del Paese di produzione.

 

In particolare, le misure di semplificazione introdotte nei due documenti comprendono:

  1. Concetto di “accertamento: le grandi imprese a valle, per "accertarsi" che la due diligence sia stata effettuata a monte, dovranno raccogliere i numeri di riferimento e i numeri di verifica delle dichiarazione di due diligence (DDS) già presentate e verificare la validità di tali numeri. Non sarà necessario controllare sistematicamente ogni singola DDS presentata dai fornitori;
  2. DDS annuale: una dichiarazione di due diligence può coprire più lotti fisici/spedizioni (in un periodo limitato a un anno), purché la quantità totale sia specificata e la due diligence sia stata effettuata per tutti i prodotti inclusi. Di conseguenza, laddove le quantità dichiarate nella DDS differiscano da quelle effettivamente collocate:
    • se le quantità effettive superano quelle dichiarate, sarà necessario presentare una nuova dichiarazione per le quantità aggiuntive;
    • se le quantità effettive sono inferiori a quelle dichiarate, l’operatore dovrà produrre e conservare documentazione che giustifichi la differenza tra la quantità dichiarata e quella effettivamente immessa sul mercato o esportata.
  1. Reimportazione di merci già sottoposte a DDS: per le grandi aziende è possibile riutilizzare le dichiarazioni di due diligence esistenti quando le merci, precedentemente presenti sul mercato dell'UE, vengono reimportate. In questi casi, non sarà perciò necessario inserire nuovamente le informazioni nel sistema informatico;
  2. Mandatario per gruppi aziendali: lo stesso rappresentante autorizzato (che sia una persona fisica o giuridica) potrà essere nominato da più operatori e commercianti, a patto che:
    • sia stabilito nell’Unione;
    • sia in possesso di un mandato scritto da un operatore o commerciante per poter agire in loro nome.

 

Le semplificazioni di cui sopra saranno ulteriormente integrate da un Atto delegato che andrà a chiarire e/o modificare l'elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti compresi nel campo di applicazione dell'Allegato I. La proposta di atto delegato è stata pubblicata dalla Commissione e attualmente posta in consultazione pubblica.

Questo è il link per accedere alla documentazione e alla consultazione pubblica che scadrà il 13 maggio 2025.

 

Segnaliamo infine che la Commissione sta completando il sistema di benchmarking nazionale mediante una legge di attuazione. L'adozione dell’atto è prevista entro il 30 giugno 2025, a seguito delle consultazioni con gli Stati membri.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.