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Regolamento su deforestazione e degrado forestale (EUDR) - Aggiornamenti

Come già anticipato nella nostra Circolare n. 856 del 06/12/2024, a seguito di alcune proposte di modifica formulate nello scorso mese di dicembre, il Parlamento e il Consiglio UE hanno approvato formalmente il rinvio dell’applicabilità del Regolamento relativo alla deforestazione e al degrado forestale (Regolamento EUDR):

  • al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e
  • al 30 giugno 2026 per le piccole e micro imprese.

Si resta ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento per la sua entrata in vigore.

 

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (Regolamento EUDR) è lo strumento attraverso il quale l’Unione Europea intende ridurre il proprio impatto sulla deforestazione nel mondo, causata principalmente dall’espansione dei terreni agricoli per la produzione di determinate materie prime e loro derivati (bovini, legno, cacao, soia, olio di palma, caffè e gomma naturale), di cui l’UE è tra i maggiori consumatori.

La regolamentazione EUDR impone quindi che l’immissione, la messa a disposizione in UE e/o l’esportazione dall’UE di specifici prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno), sia subordinata a specifici requisiti, cioè

  • essere “a deforestazione zero”
  • essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione
  • essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione di dovuta diligenza è quindi funzionale allo sdoganamento delle merci in fase di ingresso o uscita dal territorio dell’Unione.

 

Gli adempimenti a carico delle aziende

Gli operatori UE devono controllare se la propria azienda importa nell’UE, vende nell’UE o esporta dall’UE prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’EUDR (elencati nell’Allegato I del Regolamento EUDR in base al loro codice di Nomenclatura Combinata) e attivarsi quanto prima per verificare che la catena di fornitura a monte abbia adempiuto ai propri obblighi, nonché per identificare ed esercitare i propri.

 

Per le aziende europee che acquistano e rivendono prodotti finiti soggetti all’EUDR, gli obblighi dipendono da dove sono acquistati i prodotti.

 

  • Se sono acquistati da fornitori UE (che hanno fabbricato i prodotti nell’UE o li hanno importati nell’UE): dato che questi devono aver già esercitato la dovuta diligenza e verificato che i prodotti siano a deforestazione zero, nonché trasmesso la dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement - DDS), prima di vendere nell’UE o di esportare dall’UE i prodotti, l’azienda acquirente deve:
    • verificare che sia stata esercitata la dovuta diligenza a monte nella catena di fornitura;
    • controllare la DDS a monte nella catena di fornitura;
    • inviare la propria DDS, citando tutti i numeri di riferimento delle DDS a monte. Nel caso di esportazione dei prodotti dall’UE, il numero di riferimento della DDS deve essere riportato nella dichiarazione doganale di esportazione per consentire i controlli in dogana;

 

  • Se sono acquistati da fornitori extra UE, prima di importare i prodotti l’azienda acquirente deve esercitare la propria dovuta diligenza, che impone di:
    • ottenere dai fornitori le informazioni sui prodotti (descrizione, specie, quantità, paese di produzione, dati di geolocalizzazione degli appezzamenti di provenienza, in cui non deve essere avvenuta alcuna deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020) e sulla catena di fornitura (evidenza di tutti i passaggi dei prodotti tra operatori economici);
    • effettuare la valutazione di rischio sulla base dei dati ottenuti, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione;
    • nel caso di rischio superiore a quello nullo o trascurabile, adottare misure di attenuazione del rischio (es. ulteriori documenti o indagini, investimenti e sviluppo di capacità)
    • inviare la DDS e riportarne il numero di riferimento nella dichiarazione doganale di importazione per consentire i controlli in dogana.

Sistema di Informazione EUDR

Le DDS vanno inviate al Deforestation Due Diligence Statement Registry (Sistema di Informazione EUDR), creato dalla Commissione Europea per consentire agli operatori e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni di due diligence elettroniche e di presentarle alle autorità competenti a dimostrazione del fatto che i loro prodotti non causano deforestazione.

La registrazione al Sistema di Informazione EUDR è attiva dal 6 novembre 2024; informazioni dettagliate sul sistema informativo, compresi video di formazione e una guida dettagliata per l’utente che illustra le fasi di registrazione, sono disponibili sul sito web dedicato.

 

Informazioni

La Commissione Europea ha pubblicato delle linee guida per fornire ulteriore chiarezza alle imprese e alle autorità di controllo e facilitare l’applicazione delle norme, contribuendo a garantire un’interpretazione uniforme della legge. Le principali aree trattate includono dettagli sulle funzionalità del sistema informativo, aggiornamenti sulle sanzioni e chiarimenti su definizioni critiche come “degrado forestale”, “operatore” nel campo di applicazione della legge e “immissione sul mercato”. Vi sono inoltre ulteriori indicazioni sugli obblighi di tracciabilità.

 

Le micro e le piccole imprese beneficiano di un regime più leggero, descritto in dettaglio in una nuova pagina web dedicata.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione, Area Innovazione e Area Ambiente e Sicurezza.