Dal 1° gennaio 2021 le merci spedite nel Regno Unito sono soggette al regime doganale di esportazione dall’Unione Europea con applicazione di ogni attività di controllo e restrizione. Il Trade and Cooperation Agreement tra l'UE e il Regno Unito, raggiunto lo scorso 24 dicembre ma ancora in fase di formalizzazione, dispone l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle regole in materia di origine preferenziale previste al Capitolo 2 dell’intesa.
L'Agenzia delle Dogane, con una nuova versione della Circolare 49/2020 pubblicata il 30 dicembre 2020, fornisce ulteriori informazioni in merito al concetto di origine preferenziale e delle relative prove, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa unionale in materia di esportazione, specificando la nozione di dogana di esportazione e ricordando la possibilità di usufruire di procedure doganali semplificate (cfr. nostra Circolare n. 830 del 23/12/2020).
Origine preferenziale e relative prove
L’articolo 5, Parte II del Trade and Cooperation Agreement tra UE ed il Regno Unito sancisce il principio per il quale nei reciproci scambi commerciali sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti. Affinché il divieto di imposizione daziaria sia efficace è tuttavia necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine che sono enunciate al Capitolo 2 dell’Accordo medesimo.
In attesa del completamento delle procedure di ratifica del Trade and Cooperation Agreement, al fine di consentire, la prosecuzione dei traffici commerciali tra le due Parti senza reciproco pregiudizio o impedimento, l'Agenzia delle Dogane richiama le regole da applicare per fornire la prova dell’origine unionale delle merci esportate verso il Regno Unito.
In particolare, l’origine preferenziale potrà essere provata facendo ricorso a:
- dichiarazione dell’esportatore nella quale viene attestato il carattere originario UE delle merci esportate e previa disponibilità di idonea documentazione in grado di dimostrare l’effettiva origine unionale delle merci medesime. Ai fini della dichiarazione, per tutte le spedizioni di valore superiore a 6.000,00 euro l’Unione Europea richiede che l’esportatore UE sia registrato nel sistema REX. Se l’azienda non è ancora registrata al REX potrà indicare nella dichiarazione il proprio codice EORI unitamente all’indirizzo completo (nel campo ”luogo e data”). Tutte le aziende che effettuano esportazioni verso il Regno Unito dovrebbero comunque fare richiesta quanto prima di attribuzione del numero REX che attualmente è già previsto per gli scambi di merce preferenziale con Canada, Giappone e Vietnam (se già ottenuto, può essere utilizzato lo stesso numero e non deve essere fatta una nuova richiesta). La dichiarazione dell’origine potrà essere inserita in fattura oppure su altro documento commerciale che accompagna la merce e potrà essere resa sia in lingua italiana che in inglese.
Riepilogando, per la dichiarazione dell'esportatore:-
I titolari di codice REX potranno rilasciare la dichiarazione di origine preferenziale per qualsiasi importo utilizzando il numero di registrazione già in loro possesso (si ricorda che il REX è attualmente previsto negli accordi con Canada, Giappone e Vietnam);
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Coloro che spediscono merci di valore inferiore ai 6.000,00 euro e NON sono titolari di REX, completeranno la dichiarazione con l’indirizzo esatto, completo e data;
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Gli operatori che non sono titolari del codice REX e spediscono merci di valore superiore a 6.000,00 euro, in attesa di iscriversi al REX, POTRANNO utilizzare il codice EORI, sempre completando la dichiarazione con l’indirizzo completo.
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- Conoscenza da parte dell’importatore che le merci sono originarie dell’Unione Europea. In questo caso, l’importatore dovrà disporre di tutta la documentazione necessaria a dimostrare l’origine unionale delle merci nel rispetto delle regole di origine dell’Accordo.
Banca Dati REX
Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o rispeditore di merci stabilito nel territorio UE può chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità, adeguate prove circa l’origine preferenziale dei prodotti che intende esportare o rispedire.
Per ottenere la qualifica di esportatore registrato occorre compilare un apposito modulo (Allegato 22-06 bis) e inoltrarlo all’ufficio doganale territorialmente competente per il luogo di tenuta della contabilità ai fini doganali.
Gli uffici doganali procederanno ad un controllo formale in merito alla correttezza delle informazioni fornite dal richiedente nel modulo di domanda. Ove il modello di domanda risulti completo ed il controllo formale abbia dato esito positivo, gli Uffici effettuano la registrazione nella banca dati REX e comunicano all'esportatore il codice che gli è stato attribuito, composto da 20 caratteri alfanumerici. Tale codice andrà inserito nell’attestazione su fattura, che può essere redatta su qualsiasi documentocommerciale recante il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio.
Principali semplificazioni doganali per l’export verso il Regno Unito
L’Agenzia delle Dogane ricorda che l’ufficio doganale di esportazione è quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore (anche nel caso di esportazione con resa EXW).
Le aziende possono richiedere l’autorizzazione all’utilizzo dei luoghi approvati (c.d.“sdoganamento in house”), che consente la presentazione e la disponibilità per i controlli delle merci destinate all’esportazione in un luogo diverso dalla dogana (ad.es. la sede dell’esportatore), usufruendo di una modalità semplificata, senza cioè che le autorità doganali effettuino un sopralluogo fisico presso il sito interessato. Nello specifico, il richiedente può presentare all'Ufficio delle Dogane competente, oltre all'istanza, alla planimetria dello stabilimento e alla relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato, un’autodichiarazione con la quale indica la motivazione alla base della richiesta di ricorso alla procedura semplificata e certifica la veridicità delle dichiarazioni rese sullo stato dei luoghi da autorizzare. Si tratta di una semplificazione importante, precedentemente riservata agli operatori con lo status di AEO, da tempo richiesta da Confindustria a beneficio di tutte le imprese che fanno molte operazioni export e che dunque potranno trarre significativi vantaggi dalla possibilità di utilizzare il luogo approvato, non solo in vista della Brexit, ma in generale per una più efficace gestione di tutte le operazioni doganali.
La circolare precisa, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito aderirà alla Convenzione sul Transito Comune come parte contraente a sé stante (non più in quanto Stato membro della Ue). Pertanto, le merci trasportate verso il Regno Unito, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune. Tale procedura consente alle aziende di espletare le formalità doganali presso una “dogana interna” con il vantaggio di tempistiche minori rispetto a quelle di solito necessarie presso gli “uffici doganali di frontiera”.
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione (int. 221).