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Nuovo Accordo commerciale interinale UE-Cile in vigore dal 1 febbraio 2025

 

Il prossimo 1° febbraio 2025 entrerà in vigore l’Accordo interinale sugli scambi tra l’Unione Europea e la Repubblica del Cile (“ITA”), in sostituzione del precedente Accordo di Associazione. Oltre ad abolire la maggior parte dei dazi sulle merci, l’ITA comporta una modernizzazione delle regole di origine preferenziali, per renderle armonizzate, semplificate e più flessibili per molti prodotti.

 

Le principali modifiche

A decorrere dal 1° febbraio 2025 si applicano le seguenti modifiche:

 

  • si applicheranno nuove regole di origine preferenziale (Allegati 3-A e 3-B dell'Accordo);

 

  • le richieste di trattamento preferenziale dovranno basarsi su un’attestazione di origine (il cui testo si trova nell’allegato 3-C dell’accordo e che va riportata su fattura o altro documento commerciale) o sulla “conoscenza dell’importatore” (ossia una dichiarazione effettuata direttamente dall’importatore e non basata su un’attestazione del proprio fornitore), a seconda dei casi.

 

  • Le dichiarazioni di origine preferenziale in fattura, nelle spedizioni superiori a 6.000,00 euro, dovranno riportare il numero REX dell'esportatore;

 

  • i numeri degli Esportatori Autorizzati ai sensi del vecchio Accordo di associazione sono ora sostituiti dal numero REX. Gli esportatori, pertanto, non dovranno più riportare, se ne dispongono, il “numero di esportatore autorizzato” ma dovranno inserire il numero di registrazione al sistema REX. Si ricorda che, una volta ottenuto, il numero di registrazione al sistema REX è valido per tutti gli accordi che lo prevedono. Gli esportatori UE che hanno in programma spedizioni verso il Cile e che ancora non dispongono di un numero REX devono attivarsi per tempo presso la propria Dogana di competenza per richiedere l'iscrizione quale "esportatore registrato" (REX).

 

  • i Certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati in conformità del vecchio accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettati come prova dell’origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica nell’Unione Europea o in Cile;

 

  • le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti in transito, in custodia temporanea, in deposito o in zone franche al 1° febbraio 2025 dovranno basarsi sulle attestazioni di origine previste dall’ITA.

 

Eventuali ulteriori aggiornamenti sulle regole del nuovo accordo verranno forniti non appena disponibili.

 

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Area internazionalizzazione.