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Nuove regole di origine preferenziali per gli scambi tra UE e Paesi del Paneuromediterraneo

 

 

Nel 2012 sono iniziate le discussioni per modernizzare la Convenzione PEM (Paneuromediterraneo), che una volta riveduta dovrà essere approvata all’unanimità. Tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Paneuromediterranea (UE, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Turchia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Isole Faroer, Moldova, Georgia, Ucraina), ad eccezione di Algeria, Marocco e Tunisia, hanno adottato un nuovo pacchetto di norme volto a modernizzare e semplificare le regole di origine stabilite dalla Convenzione stessa.

 

Le nuove regole, in vigore dal 1° settembre 2021, prendono il nome di Transitional rules” e costituiscono un insieme di regole alternative che coesisteranno con quelle della Convenzione fino alla definitiva entrata in vigore della Convenzione revisionata. Sta dunque agli operatori scegliere quali utilizzare, rivedendo il sistema delle prove di origine fornite con la dichiarazione di lungo termine dai propri fornitori: questi ultimi, infatti, dovranno specificare nella dichiarazione di origine preferenziale quali regole hanno utilizzato per determinare l’origine del prodotto venduto.

 

Attualmente le nuove regole sono applicabili, in una fase iniziale, tra l'UE e Svizzera, Norvegia, Islanda, Albania, Giordania, isole Faroe e Macedonia del Nord. Per l’implementazione delle nuove regole da parte di tutti i Paesi che vi hanno aderito, è necessaria l’approvazione delle medesime da parte del Comitato misto che presiede ai singoli accordi tra i diversi Paesi.

 

Principali novità presenti nelle regole transitorie

  1. Introdotto il prezzo medio di acquisto e di vendita: è possibile chiedere un’autorizzazione doganale preventiva per determinare l’origine preferenziale delle proprie merci basandosi sul prezzo medio di vendita. L’autorizzazione consente di valutare la preferenzialità delle proprie merci basandosi sia sul prezzo medio di vendita, sia sul prezzo medio di acquisto delle materie prime. Il vantaggio innegabile è rappresentato dal non dover gestire fornitura per fornitura le oscillazioni dei prezzi e dei tassi di cambio. La semplificazione è applicabile a tutti gli operatori che ne facciano richiesta, siano essi produttori/esportatori o fornitori di esportatori.

 

  1. Nuove regole di origine preferenziale prodotti industriali: in generale, le regole di origine transitorie sono maggiormente flessibili e in linea con il contesto industriale e commerciale attuale. Alcune delle principali innovazioni riguardano, ad esempio, l’eliminazione dei requisiti cumulativi, la presenza di soglie per il valore aggiunto più adeguate alle esigenze di produzione in UE nonché la presenza di una nuova “doppia trasformazione” per i tessili. Inoltre, per le regole di origine basate sul criterio della soglia massima di materiali non originari, è prevista la possibilità di semplificare le modalità di calcolo dell’origine con l’impiego di valori medi (c.d. “averaging”).

 

  1. Tolleranze: la nuova disciplina transitoria eleva la tolleranza di componenti non preferenziali dal 10% al 15% per i prodotti agricoli (da conteggiare sul peso netto della merce) e per molti altri prodotti. La percentuale è da applicare al prezzo di vendita EXW. Tale tolleranza NON si applica ai capitoli del Sistema Armonizzato da 50 a 63 (settore tessile) che seguono le regole fissate dalle note introduttive.

 

  1. Cumulo dell’origine preferenziale: viene confermato il cumulo diagonale per tutti i prodotti a condizione che siano applicate regole identiche per i Paesi partner coinvolti nel cumulo. Tuttavia, le nuove regole transitorie prevedono un “cumulo completo generalizzato” per tutti i prodotti, ad eccezione dei tessili (Capitoli da 50 a 63)

 

  1. Principio della territorialità: le nuove regole prevedono (tessili compresi) che se la lavorazione di un bene è effettuata al di fuori dalla zona del cumulo PEM, il prodotto finito non perda il suo carattere originario al verificarsi delle seguenti condizioni: che le merci esportate per lavorazioni o trasformazioni fuori zona siano originarie della zona; che sia dimostrato che le merci reimportate sono il risultato di lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Paese terzo sui materiali precedentemente esportati; che il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori della zona di cumulo paneuromediterraneo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto oggetto di preferenza; che la lavorazione o la trasformazione effettuata al di fuori del Paese partner esportatore avviene in regime di perfezionamento passivo, o in regime analogo.
           Se una di queste condizioni non può essere rispettata, le merci reimportate saranno trattate come non originarie.

 

  1. Non alterazione – trasporto diretto: le regole di origine transitorie PEM stanno passando dalla regola del “trasporto diretto” (per la quale i prodotti, per i quali non sussistono dubbi sul loro carattere originario, sono automaticamente esclusi dal beneficio dell'aliquota preferenziale all'importazione se non sono trasportati direttamente dal territorio di una Parte contraente all'altra), alla regola più mite di “non alterazione”, per la quale le merci possono attraversare territori diversi a condizione che quando arrivano nel Paese di importazione siano le stesse che hanno lasciato il paese di esportazione. Il frazionamento delle spedizioni può avvenire in un Paese terzo se effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità, a condizione che le merci restino sotto controllo doganale nel paese di transito.

 

  1. Prove di origine preferenziale: le norme transitorie introducono un unico tipo di prova dell'origine (EUR.1 o dichiarazione di origine), invece del doppio approccio EUR.1 ed EUR.MED, che semplifica sostanzialmente il sistema di documentazione.

 

Per maggiori approfondimenti, alleghiamo le slide illustrate nel corso del webinar “La Convenzione Paneuromediterranea e le novità in materia di origine preferenziale” del 30 settembre u.s..

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).