In data 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, che modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, l’atto legislativo riguardante la movimentazione dei prodotti a duplice uso e dei beni soggetti alla normativa anti-tortura, nonché le sanzioni relative alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’UE (come ad esempio le misure restrittive contro la Russia).
Il Decreto Legge n. 69/2023, che come tale deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni altrimenti perde efficacia sin dall’inizio, presenta novità di rilievo, soprattutto in tema sanzionatorio non solo in export, ma anche in import, allo scopo di mettere ordine e di colmare i vuoti legislativi lasciati dal precedente decreto legislativo.
Modifiche delle sanzioni per le violazioni delle misure restrittive UE
Viene punito con la reclusione fino a sei anni – anziché da due a sei anni, come previsto nel precedente decreto – chiunque effettui, in violazione alle misure restrittive previste dall’UE, queste operazioni:
- Esportazione e importazione di prodotti listati (un ambito, quest’ultimo, che prima non era regolamentato);
- prestazione di servizi di qualsiasi natura relativi a prodotti vietati all’esportazione;
- partecipazione, a qualsiasi titolo, a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive UE (anche in questo caso non previsto dal D. Lgs. 221/2017).
Nel caso in cui queste operazioni vengano effettuate senza autorizzazione o con un’autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è prevista la reclusione fino a sei anni e una multa da € 5.000,00 a € 250.000,00.
È inoltre assoggettato a sanzione amministrativa da € 15.000,00 a € 90.000,00 chiunque:
- ometta di comunicare all’Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
- non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente.
Modifiche delle sanzioni per le violazioni del regolamento sui beni a duplice uso
- Chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all’interno dell’Unione Europea, oppure presti servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con una multa da € 25.000,00 a € 250.000,00.
- Chiunque effettui operazioni o presti servizi connessi a prodotti a duplice uso, in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con una multa da €15.000,00 a € 150.000,00.
In entrambi i casi, quindi, viene tolto il riferimento alla pena minima, che era in precedenza chiaramente indicato, ed è introdotta la sanzione amministrativa, applicata in concomitanza con quella penale.
È inoltre soggetto a sanzione amministrativa da € 15.000,00 a € 90.000,00 l’operatore che:
- ometta di comunicare all’Autorità competente la variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
- non provveda alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
- non presenti i documenti richiesti dall’Autorità competente;
- ometta la presentazione dei rapporti semestrali relativi all’uso di autorizzazioni generali dell’Unione (AGEU) e nazionali (AGN).
Un’ulteriore novità è stata introdotta per gli operatori che non informino UAMA nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive mirate (le cosiddette “catch-all”) previste dal Regolamento Dual Use: in questo caso si applica una pena detentiva fino a due anni e l’ammenda da € 5.000,00 a € 90.000,00.
Relativamente all’applicazione di clausole catch-all, l’UAMA è legittimata a subordinare ad autorizzazione l’esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, nonché l’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821.
I nuovi articoli 10 e 11 specificano inoltre che l’autorizzazione specifica individuale e quella globale individuale possono essere concesse per una durata massima di due anni. Infine, il nuovo comma 2-bis dell’art. 15 del D. Lgs. n. 221/2017 ha introdotto un nuovo obbligo autorizzativo con riferimento ai trasferimenti intra-UE di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso, che sono stati assoggettati alla preventiva autorizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
È stato infine aggiunto un nuovo articolo, il 21-bis, che prevede, nel caso di condanna, la confisca di quanto è servito o è stato destinato a commettere i reati, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Per una comparazione tra la disciplina sanzionatoria previgente e quella attualmente in vigore, si fa rimando alla tabella riepilogativa in allegato alla presente Circolare.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).