È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/2/2021 il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 13 "Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio".
Il Decreto identifica il Ministero dello sviluppo economico come Autorità competente nazionale in materia e fissa le modalità di controllo per la corretta applicazione del Regolamento UE n. 2017/821 e le relative sanzioni correlate (cfr. nostra Circolare n. 605 del 04/09/2018).
Maggiori informazioni sulla normativa dell'UE per contrastare il commercio dei minerali provenienti da zone di conflitto sono disponibili al seguente link: https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/index_it.htm
Soggetti interessati
Importatori dell'Unione Europea di minerali o metalli di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 2017/821, contenenti stagno, tantalio, tungsteno o oro, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia superiore alle soglie relative ai volumi di cui al medesimo Allegato I.
Entrata in vigore dei provvedimenti
Il Regolamento 2017/821 (e il relativo obbligo di due diligence nei casi previsti) è in vigore dal 1° gennaio 2021.
Il D.Lgs. 13/2021 entrerà in vigore dal 3 marzo 2021.
Principali sanzioni
- L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità, non ottempera alle richieste di cui all'articolo 5 del nuovo Decreto, commi 4 (fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento) e 6 (integrazioni documentali e chiarimenti), oppure non consente le ispezioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
- L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive prescritte dalla Autorità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).