Lo scorso 20 luglio il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2023/1529 che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran in considerazione del sostegno militare iraniano alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.
In particolare, l’articolo 2 del Regolamento (UE) 2023/1529 stabilisce, a partire dal 26 luglio 2023, il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran, di beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, in grado di contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (unmanned aerial vehicles, c.d. UAV) elencati nell’Allegato II del Regolamento stesso.
Tra i beni in questione sono ricompresi, ad esempio, alcune tipologie di motori, gli apparati radio per la navigazione, i circuiti integrati, i visori notturni e i sensori termici.
Si vieta allo stesso tempo il transito attraverso il territorio dell'Iran di beni e tecnologie a duplice uso, esportati dall'Unione, così come ogni forma di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o manutenzione di tali beni e tecnologie, a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità̀ od organismi in Iran o per uso in Iran.
Per quanto riguarda invece il profilo soggettivo, l’articolo 3 dispone il congelamento dei beni e il divieto di messa a disposizione, direttamente o indirettamente, di fondi o risorse economiche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che hanno fornito sostegno o partecipato al programma iraniano di UAV, come elencato nell’Allegato III. Alle persone fisiche- e a quelle ad esse associate si vieta anche l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro (art. 4).
L’intervento si aggiunge alle misure restrittive europee già previste nei confronti dell’Iran dal Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran in base al quale sono previsti, a titolo esemplificativo, il divieto di esportazione di armi, il congelamento dei beni e il divieto di messa a disposizione di risorse economiche per i soggetti designati e svariate restrizioni di carattere merceologico.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).