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Intrastat: Le regole per determinare il Paese di origine delle merci

Con la Determinazione prot. n. 493869/ RU del 23 dicembre 2021 è stato formalizzato l’obbligo di comunicare negli elenchi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie il Paese di origine della merce (“made in” o “origine non preferenziale”), a partire dalle operazioni con decorrenza gennaio 2022, in recepimento delle regole dei quick fixes e delle norme in materia statistica di cui al Regolamento UE n. 2020/1197.

Al fine di supportare le imprese nel nuovo adempimento, illustriamo di seguito le regole per la determinazione dell'origine “made in” delle merci.

Le regole per il “made in”

La base normativa di riferimento delle regole per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci è l'art. 60 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) che distingue tra merci “interamente ottenute” e merci c.d. “lavorate”.

Qualora si tratti di merci interamente ottenute (tipicamente materie prime minerali, agricole e animali) non si pone alcun problema particolare, in quanto il Paese di origine sarà quello in cui i beni sono stati, appunto, interamente ottenuti.

Per quanto concerne le merci lavorate, ossia quelle alla cui produzione hanno partecipato due o più Paesi, il criterio fondamentale per determinarne il Paese di origine è dato dall’ultima lavorazione sostanziale, cioè: “Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”.

Il concetto generale di trasformazione sostanziale, richiamato dall'art 60 è ulteriormente specificato dall'Allegato 22-01 del Regolamento Delegato UE n. 2015/2446 (RD), ma esclusivamente per le merci in esso elencate. Per le merci non elencate nel suddetto allegato, l'origine è determinata caso per caso, valutando qualsiasi processo o operazione in relazione al concetto dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, come definito all'articolo 60 del CDU. 

Tuttavia, al fine di migliorare l'interpretazione armonizzata del principio fondamentale della "ultima trasformazione sostanziale" per le merci non elencate nell'Allegato 22-01 RD e di assistere le autorità doganali e gli operatori economici, la Commissione UE ha pubblicato alcune regole interpretative, individuate nell'ambito dei negoziati tenutisi presso il WTO, le c.d “regole di lista”.

Le “operazioni minime”

Ricordiamo che, ai sensi dell'art 34 del CDU, alcune operazioni non devono mai essere considerate lavorazioni o trasformazioni sostanziali, economicamente giustificate, che conferiscono l'origine: si tratta quindi di trasformazioni/lavorazioni “troppo semplici” quali cambiamento di imballaggi, semplice riunione di parti, apposizione di marchi/etichette, etc., e che, in quanto tali, non sono mai atte a conferire l’origine.

A questo proposito, il recente Regolamento UE n. 2021/1934, che si applica dal 1° gennaio 2022, chiarisce che quando si è in presenza solo di “operazioni minime”:

  • se il prodotto finito è ricompreso nell’Allegato 22-01 RD, non si applicano le regole previste per voce doganale e si ricorre direttamente alla regola residuale di capitolo
  • se il prodotto finito non è ricompreso nell’Allegato 22-01 RD, esso risulterà originario del Paese di cui è originaria la maggior parte dei materiali: in termini di peso, se il prodotto è classificato nei capitolo da 1 a 29 o da 31 a 40 e in termini di valore, se il prodotto è classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).