Con la Circolare n. 18 dell'8 luglio 2024, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha riordinato le disposizioni nazionali che regolamentano le Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO).
Le IVO: cosa sono e a cosa servono
Le IVO sono decisioni vincolanti sull’origine dei prodotti e vengono rilasciate dalle Autorità doganali unionali e ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione) con lo scopo di determinare l’origine (preferenziale o non) di un prodotto. Una decisione IVO può riguardare un solo tipo di merci e di circostanze valide ai fini dell’origine.
Le IVO, cui devono attenersi obbligatoriamente sia l’amministrazione doganale che il richiedente, hanno indubbi vantaggi economici e procedurali, in quanto forniscono agli operatori economici la certezza del diritto per quanto riguarda la determinazione dell’origine, semplificano l’attività dei servizi doganali al momento dello sdoganamento e contribuiscono all'interpretazione uniforme delle norme in materia di origine.
Procedura di richiesta
Le IVO possono essere richieste da un operatore economico, o da un suo rappresentante, stabilito in UE; anche un soggetto stabilito al di fuori del territorio della UE potrà inoltrare la richiesta all’autorità doganale dello Stato Membro in cui ha ottenuto il codice EORI o attraverso la nomina di un rappresentante doganale stabilito nel territorio dell’Unione.
Dal 1° ottobre 2024 l’istanza sarà presentata a mezzo email all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane all’indirizzo di posta elettronica dir.dogane.origine@adm.gov.it utilizzando l’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale di ADM, dovrà essere firmata digitalmente e alla stessa dovrà essere allegato un documento di identità del richiedente in corso di validità.
In alternativa, e previa scansione del modulo firmato con firma autografa, l’istanza potrà essere inviata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dir.dogane@pec.adm.gov.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.
Nell’istanza andranno specificate in particolare le informazioni relative a:
- il Paese di origine e la classificazione doganale;
- la denominazione commerciale della merce;
- il riferimento normativo che determina l’origine preferenziale o non preferenziale richiesta;
- le argomentazioni giuridiche a sostegno dell’origine richiesta;
- la descrizione della merce e del procedimento che ha conferito il carattere originario.
Tempistiche di rilascio
Dalla data di ricevimento dell’istanza, l’Ufficio dispone di un termine di 30 giorni per effettuare una valutazione della ricevibilità della stessa e, in caso di accettazione, il procedimento deve concludersi nei successivi 120 giorni.
Ai soggetti AEO, in ragione dell’esigenza di ampliare i benefici derivanti dalla verificata compliance doganale e fiscale di tali operatori, l’Agenzia si impegna a rilasciare la IVO entro e non oltre 60 giorni dall’accettazione dell’istanza, in luogo dei 120 giorni ordinariamente previsti dalla normativa.
Durata di validità
La decisione IVO ha una validità di tre anni ed è vincolante sia per il titolare che per l’autorità doganale. Il titolare è tenuto ad utilizzarla ogni volta che effettua un’operazione di importazione o di esportazione della merce riportando nella dichiarazione doganale il codice C627 e l’identificativo del numero IVO.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).