Dal 1° luglio 2021 è venuta meno la soglia di esenzione IVA per le importazioni di beni di valore inferiore a €22,00, mentre resta ferma la franchigia daziaria al di sotto della soglia di valore di €150,00.
Conseguentemente, tutti i beni spediti nell’UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale e per le spedizioni di beni di valore intrinseco non superiore a €150,00 (soglia di esenzione dal dazio) o aventi natura non commerciale inviate da un privato ad un altro privato, è stato reso possibile utilizzare - in luogo della normale dichiarazione di immissione in libera pratica - un Super-Reduced Data Set, il tracciato H7, che contempla un set ridotto di dati da inserire, specificati nella colonna H7 dell’allegato B del Regolamento Delegato UE n. 2246/2015.
Con la Circolare n. 15 del 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha illustrato le procedure per effettuare le operazioni di importazione e le eventuali rettifiche.
Il nuovo regime è ammesso quando non vi sono diritti da accertare diversi dall’IVA e quando non vi sono divieti o restrizioni in relazione alla qualità delle merci da importare. Si tratta di beni che beneficiano di una franchigia dal dazio di cui all’art. 23 paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, ad eccezione dei prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
Sono inoltre dichiarabili con tracciato H7 le spedizioni inviate da un privato extra-UE a privato comunitario (Consumer to Consumer – C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione in base all’art. 27 del Regolamento (CE) n. 1186/2009.
La dichiarazione doganale con tracciato H7 può essere presentata da persone fisiche o giuridiche a norma dell’articolo 170 del Codice Doganale dell’Unione.
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