L’undicesimo pacchetto delle sanzioni UE verso la Russia ha inasprito le restrizioni sulle importazioni e acquisti di prodotti siderurgici in UE modificando gli Allegati XVII e XXI del Regolamento UE n. 833/2014 e coinvolgendo anche beni non esportati dalla Russia o che non hanno origine russa.
Per quanto riguarda i prodotti siderurgici contenuti nell’Allegato XVII per i quali era già in vigore il divieto all’import dalla Russia in UE, con l’ultimo round sanzionatorio è stato introdotto l’ulteriore divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’Allegato XVII di qualsiasi origine realizzati in Paesi terzi con l’impiego di altri prodotti siderurgici di origine russa che siano anch’essi ricompresi nello stesso Allegato XVII.
Il divieto è in vigore con decorrenze diverse in base a quali beni siderurgici di origine russa sono incorporati, cioè:
- dal 30 settembre 2023 per beni siderurgici trasformati in Paesi terzi, che incorporano elementi siderurgici inclusi nell’Allegato XVII
- dall’1 aprile 2024 per i prodotti classificati al codice doganale 720711;
- dall’1 ottobre 2024 per i prodotti classificati ai codici 72071210 e 722490.
In base a quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 3-octies, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE n. 833/2014, “all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo”.
Gli importatori di prodotti siderurgici (compresi nell’Allegato XVII) hanno quindi l’obbligo di effettuare una due diligence preventiva sull’origine dei componenti siderurgici utilizzati (ricompresi in allegato XVII), in quanto essi non devono essere originari dalla Russia. È pertanto opportuno che essi richiedano al più presto ai propri fornitori extra UE l’indicazione del Paese di origine dei prodotti importati con specifico riferimento alle materie prime/semilavorati con cui sono realizzati.
Le linee guida della Commissione UE indicano come elemento sufficiente a fornire la prova di origine dei componenti, il Mill Test Certificate (MTC). Se i prodotti siderurgici importati non contengono prodotti siderurgici russi, nella casella 44 della dichiarazione doganale deve essere riportato il codice Y824.
In allegato trasmettiamo l’Allegato XVII al Regolamento UE n. 833/2014 che identifica i prodotti siderurgici di origine russa o realizzati a partire da materie prime di origine russa che saranno oggetto di un divieto all’import e le FAQ della Commissione UE (vedere la n.11) che forniscono ulteriori chiarimenti.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).