La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 28 maggio 2025 un factsheet che approfondisce il corretto utilizzo dei termini di resa nelle transazioni con controparti estere (Incoterms®) ai fini del rispetto delle sanzioni imposte dall’UE.
In particolare, il documento chiarisce che l’utilizzo dell’Incoterms® “EXW” (Ex Works), in base al quale la controparte si assume la gestione della spedizione della merce e che presenta ulteriori criticità anche sotto l’aspetto fiscale, non solleva l’esportatore dalla responsabilità di verificare la destinazione finale delle merci, nonché l’identità dell’acquirente e dell’utilizzatore finale. Le imprese restano pienamente responsabili del rispetto delle sanzioni dell’UE, indipendentemente dagli accordi contrattuali adottati in termini di trasporto della merce.
Per opportuna completezza di informazione, la stessa responsabilità si applica anche qualora venga adottato il termine Incoterms® “FCA” (Free Carrier”).
I termini EXW e FCA
La vendita con Incoterms® EXW prevede che il venditore metta la merce a disposizione dell’acquirente presso i propri locali o in altro luogo concordato, senza gestire la spedizione o le formalità doganali di esportazione.
L’opzione dell’Incoterms® FCA impone invece al venditore di consegnare la merce, sdoganata per l’esportazione, a un vettore scelto dall’acquirente. In entrambi i casi, la spedizione della merce risulta a carico dell’acquirente, ma ciò non esonera l’esportatore dagli obblighi previsti dalla normativa sanzionatoria.
Ai fini della compliance delle norme restrittive, infatti, le autorità dell’UE prendono in considerazione l’effettiva destinazione finale, l’identità del destinatario e quella dell’utilizzatore finale come elementi essenziali da verificare, a prescindere dalla ripartizione contrattuale degli obblighi di trasporto.
Nell’attuale contesto internazionale è pertanto fondamentale che gli operatori economici adottino un approccio strutturato all’analisi del rischio connesso ad ogni operazione commerciale per evitare possibili violazioni (anche involontarie) delle misure restrittive imposte dall’UE a determinati soggetti e Paesi e tutelare l’impresa da conseguenze legali e reputazionali.
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