Allo scopo di contrastare l'elusione delle sanzioni verso la Russia, a decorrere dal 20 marzo 2024, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni o tecnologie verso la generalità dei Paesi extra UE, le imprese europee devono inserire all’interno dei loro contratti una clausola che vieta la riesportazione di questi ultimi in Russia e per un uso in Russia (cfr. nostra Circolare n. 882 del 20/12/2023).
Tale obbligo si applica dunque anche in assenza di rapporti commerciali diretti con la Russia.
La clausola “No re-export to Russia” deve essere inserita nei contratti commerciali che prevedono l’esportazione dei prodotti indicati nel nuovo articolo 12 octies del Regolamento UE n. 833/2014, come modificato dal Reg. UE n. 2023/2878:
- beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale (es. veicoli di navigazione aerea, motori e sue parti, dischi e pastiglie per freni, pneumatici, etc.) elencati nell’Allegato XI del Regolamento;
- carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’Allegato XX;
- armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’Allegato XXXV;
- prodotti comuni ma considerati dall’UE “ad alta priorità” (es. circuiti integrati elettronici, dispositivi a semiconduttore, condensatori elettrici, transistor, cuscinetti a sfere e a rulli, diodi, antenne, strumenti ottici, etc.) elencati nell’Allegato XL, con particolare riferimento alle voci doganali 8471, 8482, 8486, 8504, 8517, 8525, 8526, 8529, 8534, 8536, 8532, 8541, 8542, 8543, 8548, 8807, 9013, 9014, 9027, 9030.
L’esportatore UE non deve limitarsi ad inserire nel contratto il divieto di riesportazione di detti beni e tecnologie in Russia, ma anche indicare dei “rimedi adeguati” in caso di sua violazione. L’adeguatezza dei rimedi non è specificata ma potrebbero essere previste delle penali, clausole risolutive espresse o altri meccanismi contrattuali. Inoltre, la norma prevede che, qualora l’esportatore UE venga a conoscenza del fatto che il suo divieto non è stato rispettato, egli deve segnalare tale violazione alle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede o è stabilito.
Deroghe
L’obbligo non trova applicazione qualora la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione avvenga verso uno dei Paesi partner dell'UE (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia), in quanto essi applicano una serie di misure di controllo delle esportazioni sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite dall’UE.
L’obbligo non si applica, inoltre, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
La Commissione Europea non ha fornito un modello di clausola, ma dà delle indicazioni di formulazione nelle FAQ pubblicate il 22 febbraio (in allegato).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).