Per effetto delle disposizioni introdotte con il D.L. n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, si ampliano le attenzioni delle Autorità di controllo sulle movimentazioni di materiali sensibili in un contesto di “export control” che, soprattutto in questo momento storico, impone molta attenzione.
Quali sono le materie prime critiche
La Commissione europea ha creato un elenco di materie prime critiche (CRM) che è soggetto a una revisione e a un aggiornamento periodico. Ogni tre anni, la Commissione riesamina tale elenco, la valutazione ad oggi esistente risale all’anno 2020 e si riferisce a: Antimonio, Afnio, Fosforo, Barite, Terre rare pesanti, Scandio, Berillio, Terre rare leggere, Silicio metallico, Bismuto, Indio, Tantalio, Borato, Magnesio, Tungsteno, Cobalto, Grafite naturale, Vanadio, Carbone da coke, Gomma naturale, Bauxite, Fluorite, Niobio, Litio, Gallio, Metalli del gruppo del platino, Titanio, Germanio, Fosforite e Stronzio.
Obbligo di notifica
L’art. 30, c. 1, D.L. 21/2022 non fa direttamente riferimento ai CRM già individuati a livello unionale, ma si riserva di dettagliare, con successivo DPCM, eventuali prodotti ulteriori, fondamentali per l’economia nazionale.
Il comma 2 dispone che le imprese che intendono esportare, direttamente o indirettamente le materie prime critiche che saranno individuate e/o i rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, hanno l'obbligo di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione. Tale previsione sarà in vigore fino al 31 luglio 2022.
In mancanza di tale notifica, si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni singola operazione.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).