Il 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di Regolamento che interviene sul Regolamento (UE) 2023/1115 (“EUDR”), relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’UE e all’esportazione di prodotti legati alla deforestazione e al degrado forestale. L’iniziativa punta a semplificare l’attuazione della normativa, riducendo gli oneri amministrativi a carico degli operatori e garantendo al contempo la piena tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento.
La proposta introduce una serie di modifiche a semplificare gli adempimenti per gli operatori e trader che agiscono nella parte a valle della catena del valore, cioè coloro che commercializzano o utilizzano prodotti già immessi sul mercato dell’Unione da un altro operatore.
Questi soggetti, definiti downstream operators, non dovranno più effettuare o verificare la due diligence né presentare le relative dichiarazioni, poiché la responsabilità di rendicontazione resterà in capo all’operatore che ha immesso per primo i prodotti sul mercato. Resta tuttavia l’obbligo di registrarsi sulla piattaforma EUDR e di garantire la trasmissione dei codici di riferimento (reference number o declaration identifier) necessari per assicurare la tracciabilità.
I micro e piccoli operatori primari stabiliti in Paesi classificati a basso rischio che immettono sul mercato UE o esportano prodotti da essi stessi ottenuti, raccolti, coltivati o allevati dovranno presentare nel sistema informatico EUDR solo una dichiarazione una tantum semplificata valida per tutte le operazioni, contenente informazioni essenziali sulla localizzazione delle attività produttive. La dichiarazione genererà un codice univoco da utilizzare lungo la catena commerciale.
Sul piano temporale, la Commissione propone di differenziare la tempistica dell’applicazione del Regolamento:
- per i micro e piccoli operatori la scadenza è rinviata al 30 dicembre 2026
- per le imprese medie e grandi resta confermata al 30 dicembre 2025, in coerenza con quanto già previsto dal Regolamento (UE) n. 2024/3234, beneficiando tuttavia di un periodo di grazia di sei mesi per i controlli e l’applicazione.
Inoltre, gli obblighi per le autorità competenti diventeranno pienamente operativi solo dal 30 giugno 2026: fino a quel momento esse potranno emettere avvisi e raccomandazioni ma non sanzioni, consentendo un periodo di adattamento graduale.
La Commissione prevede infine una valutazione complessiva del sistema al 30 giugno 2030, rinviando eventuali estensioni dell’ambito di applicazione fino a quando non saranno disponibili dati concreti sull’attuazione dell’EUDR.
La proposta sarà ora esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, in vista della sua adozione definitiva. La Commissione invita ad adottarla rapidamente entro la fine del 2025, per garantire la preparazione delle imprese e un’attuazione proporzionata ed efficace dell’EUDR.
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Area Internazionalizzazione, Area Ambiente e Sicurezza e Area Innovazione.