La Commissione Europea ha formulato orientamenti in merito alla corretta applicazione del Regolamento deforestazione (EUDR - Regolamento UE n. 2023/1115), che detta disposizioni relative al controllo sulla provenienza di sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma naturale e i prodotti derivati da tali materie prime (Regolamento UE n. 2023/1115 – Allegato I).
Il documento di orientamento non è giuridicamente vincolante ma affronta i seguenti aspetti:
- definizioni di “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” ed “esportazione”. In particolare, per quanto riguarda la definizione di “messa a disposizione sul mercato”, si chiarisce che, in caso di importazione delle materie prime o dei prodotti sottoposti al campo di applicazione del EUDR, si intendono le merci vincolate al regime doganale di “immissione in libera pratica”, e non ad altri regimi come ad esempio il deposito doganale, il perfezionamento attivo, il transito, l’ammissione temporanea;
- definizione di “operatore”;
- data di entrata in vigore e tempistica per l’applicazione: viene chiarito che l’EUDR è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma si applica: a) a partire dal 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese; b) a partire del 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese. La comunicazione chiarisce che l’entrata in applicazione differita per gli operatori che sono piccole imprese e microimprese (30 giugno 2026), nel caso di immissione o messa a disposizione sul mercato da parte di queste imprese di prodotti fabbricati a partire da materie prime o prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’EUDR, esenterà da tale applicazione anche gli operatori medi e grandi e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che commerciano tali prodotti o i prodotti da essi derivati.
- dovuta diligenza e definizione di “rischio trascurabile”: la Commissione fornisce indirizzi sul processo di dovuta diligenza che deve essere implementato dalle imprese non PMI in tre fasi, e precisamente: a) raccogliendo informazioni dettagliate sul prodotto (descrizione, quantità, Paese di produzione, geolocalizzazione degli appezzamenti, dati di fornitori e acquirenti, prove di conformità); b) valutando il rischio di non conformità all’EUDR considerando elementi come il rischio Paese, la presenza di deforestazione o degrado forestale, i diritti delle popolazioni locali, la complessità della filiera e il rischio di mescolamento con prodotti di origine sconosciuta; c) adottando, se necessarie misure di mitigazione per ridurre il rischio a un livello nullo o trascurabile. La conclusione positiva della due diligence è possibile solo se il rischio residuo è nullo o trascurabile. In caso contrario, il prodotto non può essere immesso sul mercato o esportato. L’obbligo di dovuta diligenza introdotto dall’EUDR è una normativa speciale, pertanto, in caso di contrasto con la normativa prevista dalla Direttiva 2024/1760 (CSDDD), relativa al dovere di diligenza per le imprese di grandi dimensioni ai fini della sostenibilità, prevale l’EUDR.
- chiarimento del concetto di “complessità della catena di approvvigionamento” attraverso un elenco di domande che possono aiutare a valutare la complessità della catena di fornitura;
- legalità: fornendo un approfondimento su come valutare la legislazione pertinente rispetto al Paese di produzione delle materie prime o dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’EUDR;
- gamma di prodotti: chiarendo che: a) gli imballaggi, se utilizzati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato esulano dall'ambito di applicazione dell’EUDR; b) i rifiuti e i prodotti recuperati e riciclati esulano dall’ambito di applicazione dell’EUDR, mentre il regolamento si applica ai sottoprodotti dei processi manifatturieri;
- regolare mantenimento di un sistema di dovuta diligenza: le imprese soggette all’obbligo di dovuta diligenza sono devono mantenere attivo un sistema interno di procedure e controlli formalizzati, da rivedere con cadenza annuale, che garantisca una metodica predisposizione della dovuta diligenza sui materiali e prodotti soggetti al campo di applicazione dell’EUDR;
- prodotti composti: chiarisce che gli operatori che immettono sul mercato o esportano «prodotti composti» (ad esempio mobili fabbricati a partire da altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell’EUDR, derivati dal legno) possono fare riferimento, se del caso, alle dichiarazioni di dovuta diligenza predisposte dagli operatori della catena di approvvigionamento;
- il ruolo delle certificazioni e dei sistemi di verifica da parte di terzi nella valutazione del rischio e nell’attenuazione del rischio;
- uso agricolo: chiarisce la definizione di “foresta” e di “uso agricolo”, con le relative eccezioni.
La Comunicazione è completata:
- dall’allegato I che riguarda l’applicazione pratica delle definizioni di “immissione sul mercato”, “messa a disposizione sul mercato” ed “esportazione”;
- dall’allegato II che riporta esempi di obblighi di informazione e di dovuta diligenza per i prodotti composti elencati all’allegato I dell’EUDR.
Ricordiamo che sull’argomento sono disponibili anche le FAQ – Versione 4 dello scorso aprile, in allegato.
L’Associazione ha infine organizzato un webinar di aggiornamento per martedì 7 ottobre alle ore 11.00. Per maggiori informazioni e iscrizioni, è disponibile questo link.
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