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EU Deforestation Regulation - Adempimenti per le imprese

 

Il Regolamento (UE) 2023/1115, relativo all’immissione e/o alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché all’esportazione, di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, prevede una serie di adempimenti entro la fine del corrente anno.

 

In linea con le politiche ambientali dettate dall’European Green Deal e con l’obiettivo di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione globale, il Regolamento contiene misure volte a contrastare efficacemente la deforestazione e a promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, introducendo uno specifico divieto connesso alla movimentazione di determinati prodotti e materie prime che non rispettano i requisiti in materia.

 

Le materie prime e i prodotti interessati non potranno essere immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

  • siano a deforestazione zero ("i terreni da cui derivano i prodotti e/o le materie prime interessate non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020");
  • siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
  • siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Il divieto riguarda sostanzialmente sia l’importazione nel mercato dell’Unione, sia l’esportazione dall’UE, così come la fase di commercializzazione interna/intra-UE.

 

I soggetti interessati sono sia importatori/esportatori ("operatori"), sia gli altri soggetti che nel corso dell’attività commerciale mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati ("commercianti").

 

Il divieto riguarda i prodotti elencati nell’Allegato I del citato Regolamento, individuati sulla base della classifica doganale, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, anch’esse individuate nell’allegato I e riportate di seguito:

  • bovini
  • cacao
  • caffè
  • palma da olio
  • gomma
  • soia
  • legno

 

Le misure si applicheranno con tempistiche e modalità differenziate sulla base delle dimensioni delle imprese (criteri ai fini del bilancio alla data del 31.12.2020):

  • a decorrere dal 30 dicembre 2024, per le medie e grandi imprese,
  • dal 30 giugno 2025, per le piccole imprese e le microimprese.

 

In caso di violazione è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie proporzionate al danno ambientale e al valore di materie prime/prodotti interessati, calcolate nell’ammontare massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo, e, in via accessoria, di ulteriori sanzioni, tra le quali la confisca dei prodotti, l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto e finanziamenti pubblici, nonché il divieto temporaneo di immissione sul mercato o di esportazione in caso di violazione grave o di recidività.

 

Rivolgersi a

Area Internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).