Il Regolamento (UE) 2023/1115, relativo all’immissione e/o alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché all’esportazione, di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale, prevede una serie di adempimenti entro la fine del corrente anno.
In linea con le politiche ambientali dettate dall’European Green Deal e con l’obiettivo di ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione globale, il Regolamento contiene misure volte a contrastare efficacemente la deforestazione e a promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, introducendo uno specifico divieto connesso alla movimentazione di determinati prodotti e materie prime che non rispettano i requisiti in materia.
Le materie prime e i prodotti interessati non potranno essere immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
- siano a deforestazione zero ("i terreni da cui derivano i prodotti e/o le materie prime interessate non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020");
- siano stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza. Il divieto riguarda sostanzialmente sia l’importazione nel mercato dell’Unione, sia l’esportazione dall’UE, così come la fase di commercializzazione interna/intra-UE.
I soggetti interessati sono sia importatori/esportatori ("operatori"), sia gli altri soggetti che nel corso dell’attività commerciale mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati ("commercianti").
Il divieto riguarda i prodotti elencati nell’Allegato I del citato Regolamento, individuati sulla base della classifica doganale, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, anch’esse individuate nell’allegato I e riportate di seguito:
- bovini
- cacao
- caffè
- palma da olio
- gomma
- soia
- legno
Le misure si applicheranno con tempistiche e modalità differenziate sulla base delle dimensioni delle imprese (criteri ai fini del bilancio alla data del 31.12.2020):
- a decorrere dal 30 dicembre 2024, per le medie e grandi imprese,
- dal 30 giugno 2025, per le piccole imprese e le microimprese.
In caso di violazione è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie proporzionate al danno ambientale e al valore di materie prime/prodotti interessati, calcolate nell’ammontare massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo, e, in via accessoria, di ulteriori sanzioni, tra le quali la confisca dei prodotti, l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto e finanziamenti pubblici, nonché il divieto temporaneo di immissione sul mercato o di esportazione in caso di violazione grave o di recidività.
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).