A partire dal 15 dicembre 2025, entrano in vigore nuove modalità per la notifica delle esportazioni di rottami ferrosi che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2026, come stabilito dall’art. 30 - Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.
La disposizione normativa mira a introdurre una maggiore digitalizzazione e tracciabilità delle operazioni di esportazione di rottami metallici, data l’importanza strategica delle materie prime contenute all’interno dei rottami metallici per la sicurezza e la continuità delle catene di approvvigionamento industriali.
Soggetti interessati
L’obbligo di notifica riguarda tutte le esportazioni di rottami metallici che superano determinate soglie quantitative, ovvero:
- esportazioni singole superiori a 250 tonnellate;
- esportazioni cumulative, effettuate nello stesso mese solare, che superano le 500 tonnellate.
La normativa si applica ai rottami metallici, anche non originari dell’Italia, classificati sotto i codici doganali 7204, 7404, 7602 e 7902. La notifica dovrà essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di esportazione. Ogni esportazione dovrà essere notificata separatamente, senza possibilità di cumulo delle notifiche.
Procedura di notifica
A partire dal 15 dicembre 2025, le notifiche di esportazione dovranno essere effettuate tramite una piattaforma digitale dedicata, accessibile tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID o CIE). I rappresentanti legali o i delegati delle imprese dovranno fornire una serie di informazioni dettagliate:
- partita IVA e la ragione sociale dell’esportatore;
- il paese di destinazione finale dell’esportazione;
- la ragione sociale del destinatario;
- il codice doganale dei rottami esportati (TARIC);
- il peso netto complessivo in chilogrammi e non in tonnellate;
- il valore in euro dei rottami alla data di notifica;
- la data presunta di presentazione della dichiarazione di esportazione;
- la qualifica del rottame esportato;
- l’ufficio doganale presso il quale viene operata l’esportazione;
- eventuali note.
Nel periodo che va dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 le notifiche e le rettifiche potranno essere effettuate sia tramite la piattaforma digitale che tramite l’invio del documento PDF e del file Excel, generati dalla piattaforma stessa, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) nerf@pec.mise.gov.it o dgue.10@cert.esteri.it.
Dal 16 marzo 2026, salvo modifiche future, la piattaforma costituirà l’unico canale di riferimento per la trasmissione delle notifiche. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ presenti all’interno della piattaforma.
Eventuali discordanze tra i dati comunicati e quelli acquisiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono rendere difficoltose le attività di monitoraggio e portare all’avvio di verifiche da parte degli uffici competenti. Si raccomanda pertanto la massima attenzione nella compilazione dei dati e negli eventuali aggiornamenti degli stessi, così da garantire la completezza e precisione delle informazioni fornite.
Sanzioni in caso di omessa notifica
In caso di omessa notifica o notifica tardiva, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a euro 30.000,00 per ogni singola operazione.
In allegato trasmettiamo ll'Avviso dell'Agenzia delle Dogane unitamente alla Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione.