Come già anticipato con la nostra Circolare n. 810 del 21/12/2021, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (beni e servizi) a valere da quelle del 2022 dovranno tener conto degli aggiornamenti e semplificazioni richiesti dai regolamenti comunitari sia ai fini statistici che dell’imposta sul valore aggiunto.
L’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la Determinazione n. 493869 del 23 dicembre 2021 contenente i nuovi modelli Intrastat e le regole di compilazione a partire dalle operazioni del mese di gennaio 2022.
In particolare, con il provvedimento:
- vengono messi a disposizione i nuovi modelli Intrastat per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni e servizi nonché il nuovo Intra-1 sexies relativo all’invio di beni a titolo di call off stock;
- sono fornite le istruzioni per l’uso dei vari modelli e la compilazione dei singoli campi (allegato 11);
- vengono pubblicate le specifiche tecniche e i tracciati record dei nuovi elenchi (allegato 12).
Novità e semplificazioni nella compilazione degli elenchi
Acquisti di beni
L'art. 1 della Determinazione stabilisce che non è più prevista la presentazione del modello Intra-2 bis con cadenza trimestrale e la presentazione mensile è prevista solamente a carico degli operatori che in uno dei quattro trimestri precedenti abbiano effettuato acquisti per un valore uguale o superiore a € 350.000,00.
Inoltre, non è più obbligatorio fornire i dati relativi allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta in quanto non vengono più rilevati negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.
L’art. 2 stabilisce che il campo “natura della transazione” sia suddiviso in 2 colonne A e B (per il contenuto delle colonne occorre riferirsi alla Tabella B dell’Allegato XI/istruzioni). La colonna B è obbligatoria solo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore degli arrivi superiore a € 20.000.000,00.
L’art 3 della Determinazione prevede l’utilizzo di un codice di nomenclatura combinata unico (99500000) per spedizioni di valore inferiore a € 1.000,00. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
L’art 4 prevede l’abolizione del modello Intra-2 quater relativo ai servizi ricevuti con cadenza trimestrale e che non sono più rilevate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento.
Cessioni di beni
L’art. 2 stabilisce che il campo “natura della transazione” sia suddiviso in 2 colonne A e B (per il contenuto delle colonne occorre riferirsi alla Tabella B dell’Allegato XI/istruzioni). La colonna B è obbligatoria solo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore a € 20.000.000,00.
L’art 3 della Determinazione prevede l’utilizzo di un codice di nomenclatura combinata unico (99500000) per spedizioni di valore inferiore a € 1.000,00. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
Nel modello Intra-1bis è inserita una nuova colonna con l’indicazione relativa al Paese di origine delle merci.
L’art. 5 introduce la sezione 5 del Modello Intra-1 nel quale vanno riepilogati gli invii di merce in regime cosiddetto di “call-off stock”, in base a cui un venditore invia la merce presso un deposito a disposizione del cliente UE e la proprietà dei beni si trasferisce al momento del prelievo degli stessi da parte di quest’ultimo. La compilazione dell’elenco è identica per tutti i soggetti, indipendentemente che siano tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza mensile o trimestrale.
Ricordiamo che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).