Il 15 dicembre 2020 entrerà in vigore il Regolamento Delegato n. 2020/1749 che aggiorna l’elenco di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 428/2009.
Ricordiamo che per “beni a duplice uso” si intende un vasto gruppo di prodotti, materiali, software e tecnologia che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari per i quali è istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito.
Nuovo elenco dei beni dual use – Sintesi delle principali novità
Il nuovo elenco recepisce gli aggiornamenti adottati nel corso del 2019 dai regimi internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni (Wassenaar Arrangement, Australia Group, Missile Technology Control Regime e Nuclear Supplier Group).
Tra le principali novità si segnala:
- modifica della voce di controllo per i fluidi ed i materiali lubrificanti (1C006.d.);
- modifica della voce di controllo per i cuscinetti antifrizione ed i sistemi di cuscinetti (2A001);
- introduzione di una nuova voce per taluni ‘software’ appositamente progettati per il monitoraggio o l’analisi da parte delle forze dell’ordine (5D001.e.1., .2.), con annesse note tecniche 1 e 2 e relativa nota di decontrollo;
- modifica della voce di controllo per il sistema di sicurezza dell’informazione in relazione all’attivazione crittografica (5A002.a.);
- introduzione di una nota di decontrollo relativa alla ‘tecnologia’ per il sistema di sicurezza dell’informazione (5E002.a);
- modifica alle voci di controllo per valvole e componenti (2B350.g.1.a. - .2.a.) ed introduzione di una nuova nota tecnica sulle loro dimensioni nominali e sulle dimensioni nominali dei tubi di tali voci;
- modifica della voce relativa ai motori a turbogetto ed ai motori a turboventola (9A101.a.1. - .a.2.) ed introduzione di una nuova nota tecnica con chiarimenti sulla determinazione del consumo specifico di carburante (9A101.a. – Nota tecnica 2).
Il dettaglio delle modifiche introdotte per ciascuna delle 10 categorie dell’allegato I è disponibile nella Nota di sintesi pubblicata dalla Commissione europea.
Nuove regole sul commercio di prodotti a duplice uso
L’11 novembre scorso il Consiglio europeo ha annunciato di aver raggiunto un accordo su un nuovo regime dell’Unione Europea per il controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso.
Le nuove norme mirano a rafforzare ulteriormente l’azione dell’UE sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e adattare il regolamento sul duplice uso risalente al 2009 ai cambiamenti economici, politici e soprattutto tecnologici.
Sulla base dell’accordo, che è in attesa di essere approvato dagli ambasciatori degli Stati membri che siedono nel Comitato dei rappresentanti permanenti, le principali novità saranno le seguenti:
- controlli più severi sulla tecnologia di sorveglianza informatica
- introduzione di un meccanismo di coordinamento a livello dell’UE che consentirà un maggiore scambio tra gli Stati membri in merito all’esportazione di articoli di sorveglianza informatica
- due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’UE per prodotti a duplice uso concernenti in particolare gli elementi crittografici ed i trasferimenti di tecnologia
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali
- una nuova disposizione sui cosiddetti ‘controlli trasmissibili’ che consente agli Stati membri di introdurre controlli sulle esportazioni basati su quelli stabiliti da un altro Stato membro
- armonizzazione a livello dell’UE delle norme applicabili ai servizi di assistenza tecnica
- nuove regole di rendicontazione mirate a creare maggiore trasparenza.
L’attuale sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso prescrive un controllo efficace di questi beni quando gli stessi sono esportati dall’UE o vi transitano o quando sono forniti ad un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell’Unione, L’articolo 3 del regolamento dispone inoltre che l’esportazione dei prodotti a duplice uso compresi sia subordinata ad autorizzazione da parte dell’Autorità preposta.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).