L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n. 40 del 14 dicembre 2021 ha fornito chiarimenti operativi in merito alle importazioni effettuate da parte di soggetti economici non stabiliti nell’UE che si avvalgono di rappresentanti doganali o di rappresentanti fiscali ai fini IVA.
Nello specifico, l’art. 170 del Codice Doganale Unionale stabilisce che un importatore non stabilito nell’UE per presentare la dichiarazione doganale deve essere identificato, ai fini doganali, attraverso l’attribuzione di un codice EORI e agire tramite un rappresentante doganale stabilito nell’UE.
La Circolare precisa inoltre che al suddetto codice deve essere collegata la P.IVA di un rappresentante fiscale o la P.IVA ottenuta dal soggetto medesimo a seguito di identificazione fiscale nello specifico Stato membro al solo fine di permettere l’assolvimento dell’IVA dovuta.
Alla luce di ciò, un soggetto non stabilito non può presentare una dichiarazione doganale in modo autonomo e deve necessariamente avvalersi di un rappresentante doganale che rispetti tale criterio.
Tramite la rappresentanza indiretta (in base a cui il rappresentante opera in nome proprio e per conto di un altro soggetto), il rappresentante doganale assume la veste giuridica di dichiarante e soddisfa entrambe le condizioni previste dal Codice Doganale Unione: essere dichiarante ed essere stabilito nell’UE.
Invece, come chiarito dall’ADM, la figura del rappresentante fiscale ha l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento degli oneri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e non è quindi legittimata a presentare una dichiarazione doganale per conto di un soggetto non stabilito nell’UE.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).