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Difesa commerciale UE - Aggiornate le misure di salvaguardia per l'acciaio

 

A seguito del riesame intermedio avviato nel dicembre scorso (cfr. nostra Circolare n. 118 dell'11/01/2025), la Commissione europea ha apportato alcuni correttivi tecnici alle misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici, a fronte degli sviluppi del mercato intervenuti nell’ultimo anno, tra i quali la contrazione della domanda di acciaio nell’UE, la pressione dell’import da alcuni Paesi terzi con effetto sostituzione dei flussi commerciali tradizionali (crowding out), le misure commerciali a livello internazionale che hanno creato ulteriori tensioni sul mercato europeo dell’acciaio e la persistente overcapacity globale.

 

Tra le principali modifiche si segnalano:

  • tasso di liberalizzazione ridotto allo 0,1%, (il sistema prevede che le quote di importazione siano progressivamente liberalizzate attraverso un incremento percentuale dei contingenti annuali e la soglia inizialmente individuata del 4%, già ridotta all’1% nella precedente revisione, è stata ora ulteriormente diminuita);
  • revoca della possibilità di redistribuire i saldi inutilizzati al trimestre successivo (cd. meccanismo di “riporto” o carry-over) per le categorie di prodotto dove è stata rilevata una significativa import pressure; il meccanismo resterà valido limitatamente ad alcune categorie di prodotto.

Tali correttivi, in particolare, avranno validità a partire dal 1° luglio 2025.

 

Altri adeguamenti mirati riguardano:

  • introduzione di massimali di volumi esportabili nell’ambito dei contingenti residuali, al fine di preservare i flussi commerciali tradizionali in termini di volumi ed origine e prevenire il rischio di crowding out. Tali massimali variano dal 13% al 30% a seconda della categoria di prodotto.
  • modifiche nella redistribuzione delle quote specifiche della Russia e Bielorussia agli altri Paesi esportatori con particolare riferimento alle categorie di prodotto maggiormente esposte a import pressure.
  • aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi dall'ambito di applicazione in base alle statistiche più recenti dell’import.

 

Gli aggiustamenti, effettivi dal 1° aprile 2025, non avranno impatto sulla durata della misura che, a seguito dell’estensione biennale del giugno scorso, scadrà il 30.06.2026.

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/612 e al comunicato stampa della Direzione Generale Commercio della Commissione Europea.

 

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Area Internazionalizzazione.