Il 25 settembre scorso, attraverso il Decreto “Implementing Certain Tariff-Related Elements of the U.S.-EU Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade”, il Presidente degli Stati Uniti ha disposto che a partire dalle ore 12:01 (EDT) del 1° settembre 2025, i codici doganali inclusi nell’Annex I sono soggetti unicamente al dazio MFN (quindi esenti da ulteriori dazi), alle condizioni riportate di seguito:
- L’Annex 1 contiene una tabella con tre colonne che riportano: 1) il codice doganale HTSUS dei beni esenti; 2) la descrizione del bene; 3) per alcuni beni, il settore nel quale il bene deve essere impiegato ai fini dell’esenzione daziaria.
- I settori di esenzione sono essenzialmente due e riguardano: articoli di aeromobili civili e loro parti (contrassegnati nella terza colonna come “Aircraft”); articoli non brevettati destinati all'uso in applicazioni farmaceutiche (contrassegnati come “Pharma”). Inoltre, sempre nella terza colonna, ad alcuni beni è abbinata la dicitura “Ex”, per questi, l’esenzione è concessa soltanto in caso di stretta corrispondenza con la descrizione del codice doganale.
In base ad una prima analisi di Confindustria (in fase di approfondimento) sembrerebbe che alcuni codici doganali dell’Annex I, appartenenti ai settori acciaio, alluminio e derivati per i quali è in vigore il dazio aggiuntivo del 50%, siano soggetti unicamente al dazio MFN, qualora siano abbinati (nella terza colonna) alla dicitura “Aircraft”.
A partire dal 1° agosto (in forma retroattiva) alle automobili e loro componenti si applica il dazio maggiore tra l’MFN e il baseline del 15%.
Dazi su acciaio e alluminio
Lo U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) con Avviso del 15 agosto 2025 ha fornito chiarimenti riguardo all’aggiunta di ulteriori prodotti derivati dall’acciaio all’Allegato I dell’Harmonized Tariff Schedule of the United States (“HTSUS”) ai sensi della Proclamation 10896 del 10 febbraio 2025 “Adjusting Imports of Steel into the United States e alle relative misure.
Inoltre, con una Notice del 19 agosto 2025, il Bureau of Industry and Security (“BIS”) ha confermato l’adozione di modifiche dell’HTSUS, dettagliando e ampliando la lista dei prodotti derivati dall’acciaio già anticipata dal CBP, estendendo l’applicazione dei dazi Section 232 anche ai prodotti derivati dall’alluminio.
In particolare, sono stati aggiunti 407 codici tariffari all’elenco dei prodotti considerati come derivati dell’acciaio e dell’alluminio ai fini dell’applicazione dei dazi previsti dalla Section 232 del Trade Expansion Act del 1962.
Tali modifiche sono divenute effettive per le merci immesse in consumo, o prelevate da magazzino per il consumo, a partire dalle ore 12:01 a.m. Eastern Time del 18 agosto 2025.
L'elenco completo dei codici HTSUS aggiunti alle tariffe della Sezione 232 è riportato negli allegati al presente link: https://www.federalregister.gov/documents/2025/08/19/2025-15819/adoption-and-procedures-of-the-section-232-steel-and-aluminum-tariff-inclusions-process#print
La Notice specifica che i dazi Section 232 saranno applicati al valore del contenuto di acciaio o alluminio presente nei prodotti interessati, mentre le componenti non in acciaio o alluminio continueranno ad essere soggette ai dazi reciproci o ad altri dazi applicabili. È quindi opportuno fornire per l’importazione negli USA i dati relativi al quantitativo espresso in peso netto in kg del contenuto di acciaio e/o alluminio presente in ciascun prodotto derivato e il relativo valore, per scongiurare l’applicazione del maggior dazio su tutto il valore del bene fornito. Resta in vigore l’obbligo di indicazione del Paese dove l’acciaio e l’alluminio rilevato in ciascun prodotto è stato fuso o colato (melt and pour).
Dazi su legno grezzo, semilavorati e derivati
Con il proclama “Adjusting imports of timber, lumber and their derivative products into the United States” del 29 settembre scorso, a seguito delle conclusioni dell’indagine commerciale (ex sez.232) sul settore del legno, l’amministrazione americana ha imposto nuovi dazi ai prodotti di legno grezzo, semilavorati e loro derivati.
Prima di dare dettagli completi sul provvedimento, informiamo che, in virtù del punto 3 dell’Accordo Quadro USA-UE, l’aliquota tariffaria massima che si applica ai prodotti coinvolti, se originari dell’UE, non supererà il 15% (MFN incluso). Lo stesso trattamento è riservato ai prodotti originari del Giappone, mentre quelli originari del Regno Unito saranno soggetti ad un dazio massimo del 10%.
Il proclama stabilisce che, a partire dalle ore 00.01 (EDT) del 14 ottobre 2025:
- Le importazioni di prodotti in legno di conifere, grezzo o semilavorato, saranno soggette ad un dazio ad valorem del 10%.
- Le importazioni di certi prodotti con struttura in legno, rivestita con imbottitura saranno soggette ad un dazio ad valorem del 25%. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota passerà al 30%.
- Le importazioni di mobili da cucina e da bagno, sia completi che loro parti, saranno soggette ad un dazio ad valorem del 25%. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aliquota passerà al 50%. A questo link la lista dei codici doganali (HTSUS) soggetti a questo nuovo regime tariffario.
Inoltre, le aliquote indicate non si cumulano con i dazi reciproci.
In cambio, nel caso in cui uno dei codici doganali indicati nell’allegato rientrasse tra i beni soggetti a dazio per auto e componenti, allora sarà soggetto unicamente al dazio per auto e componenti (+25%).
Rivolgersi a
Area Internazionalizzazione.