Lo scorso 8 aprile l’UE ha adottato il quinto pacchetto di misure sanzionatorie verso la Russia e la Bielorussia rafforzando i divieti ed estendendo i controlli già previsti nell’architettura regolamentare basata sui Regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014 (Russia), e (CE) n. 765/2006 (Bielorussia).
Le misure principali sono articolate su sei ‘pilastri’, come segue:
- Divieti relativi al carbone - Divieto di importazione, acquisto e trasporto di carbone e combustibili fossili solidi elencati in un nuovo Allegato XXII (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 agosto 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022.
- Misure finanziarie - Congelamento dei beni per quattro banche russe, completamente estromesse dai mercati. Inoltre, divieto di fornitura di servizi a valore aggiunto su criptovalute in Russia – nonché divieto di fornitura di consulenze su trust
- Trasporto - Divieto totale per gli operatori logistici russi e bielorussi che offrano servizi di trasporto stradale (camionistico) in UE, con alcune esenzioni per beni essenziali (prodotti agricoli e alimentari, aiuti umanitari ed energia). Contestuale divieto d’attracco alle navi battenti bandiera russa nei porti dell’UE, con alcune esenzioni per scopi medici, alimentari, energetici e umanitari.
- Divieti di esportazione - Ulteriori divieti all’esportazione mirati nelle aree in cui la Russia è vulnerabile a causa della sua elevata dipendenza dalle forniture dell’UE. In particolare, sono state previste le seguenti misure
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità industriali elencati in un nuovo Allegato XXIII (identificati tramite codice doganale) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022
- Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni tecnologici avanzati elencati in Allegato VII (identificati tramite codici di controllo ad hoc) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di chiedere alle autorità competenti autorizzazioni all’esportazione, fino al 1° maggio 2022, per contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022
- Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni destinati alla raffinazione del petrolio e alla liquefazione del gas naturale elencati in Allegato X (identificati tramite codice doganale e specifica descrizione) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 27 maggio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022
- Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni di lusso elencati in Allegato XVIII (identificati tramite codice doganale e specifica descrizione) verso la Russia o in favore di un soggetto russo
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di carburanti aeronautici e additivi elencati in un nuovo Allegato XX (identificati tramite codice doganale) verso la Russia o in favore di un soggetto russo.
- Divieti di importazione - Ulteriori divieti di importazione e misure antielusione contro l’importazione di potassio dalla Bielorussia. In particolare, sono state previste le seguenti misure
- Estensione del divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici elencati in Allegato XVII (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022
- Divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti generanti introiti significativi elencati in un nuovo Allegato XXI (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022. Specifici contingenti all’import istituiti per concimi minerali o chimici potassici.
- Esclusione della Russia dagli appalti pubblici e dal sistema finanziario europeo - Divieto totale di partecipazione di cittadini ed enti russi agli appalti pubblici UE, nonché limitazione del sostegno finanziario (e non) a entità russe a proprietà o controllo pubblico nell’ambito dei programmi di UE, Euratom e Stati membri. Sono state estese a tutte le valute ufficiali dell’UE i divieti all’esportazione di banconote e alla vendita di valori mobiliari.
Misure speculari vengono adottate, per evitare triangolazioni, anche nei confronti della Bielorussia. In particolare, quelle inerenti ai trasporti su strada, con le medesime eccezioni del servizio postale e regimi autorizzativi per il trasporto di gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti.
Tutti i provvedimenti UE sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE serie L110 e L111 dell'8 aprile 2022, ai seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC
Per ulteriori approfondimenti alleghiamo una Nota predisposta da Confindustria che riassume i principali sviluppi.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (in. 221).