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Crisi Ucraina-Russia – Quinto pacchetto di misure sanzionatorie adottate dall’UE


Lo scorso 8 aprile l’UE ha adottato il quinto pacchetto di misure sanzionatorie verso la Russia e la Bielorussia rafforzando i divieti ed estendendo i controlli già previsti nell’architettura regolamentare basata sui Regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014 (Russia), e (CE) n. 765/2006 (Bielorussia).

Le misure principali sono articolate su sei ‘pilastri’, come segue:

  • Divieti relativi al carbone - Divieto di importazione, acquisto e trasporto di carbone e combustibili fossili solidi elencati in un nuovo Allegato XXII (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 agosto 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022.
  • Misure finanziarie - Congelamento dei beni per quattro banche russe, completamente estromesse dai mercati. Inoltre, divieto di fornitura di servizi a valore aggiunto su criptovalute in Russia – nonché divieto di fornitura di consulenze su trust
  • Trasporto - Divieto totale per gli operatori logistici russi e bielorussi che offrano servizi di trasporto stradale (camionistico) in UE, con alcune esenzioni per beni essenziali (prodotti agricoli e alimentari, aiuti umanitari ed energia). Contestuale divieto d’attracco alle navi battenti bandiera russa nei porti dell’UE, con alcune esenzioni per scopi medici, alimentari, energetici e umanitari.
  • Divieti di esportazione - Ulteriori divieti all’esportazione mirati nelle aree in cui la Russia è vulnerabile a causa della sua elevata dipendenza dalle forniture dell’UE. In particolare, sono state previste le seguenti misure
    • Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità industriali elencati in un nuovo Allegato XXIII (identificati tramite codice doganale) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022
    • Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni tecnologici avanzati elencati in Allegato VII (identificati tramite codici di controllo ad hoc) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di chiedere alle autorità competenti autorizzazioni all’esportazione, fino al 1° maggio 2022, per contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022
    • Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni destinati alla raffinazione del petrolio e alla liquefazione del gas naturale elencati in Allegato X (identificati tramite codice doganale e specifica descrizione) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 27 maggio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 26 febbraio 2022
    • Estensione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni di lusso elencati in Allegato XVIII (identificati tramite codice doganale e specifica descrizione) verso la Russia o in favore di un soggetto russo
    • Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di carburanti aeronautici e additivi elencati in un nuovo Allegato XX (identificati tramite codice doganale) verso la Russia o in favore di un soggetto russo.
  • Divieti di importazione - Ulteriori divieti di importazione e misure antielusione contro l’importazione di potassio dalla Bielorussia. In particolare, sono state previste le seguenti misure
    • Estensione del divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici elencati in Allegato XVII (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022
    • Divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti generanti introiti significativi elencati in un nuovo Allegato XXI (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 10 luglio 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 9 aprile 2022. Specifici contingenti all’import istituiti per concimi minerali o chimici potassici.
  • Esclusione della Russia dagli appalti pubblici e dal sistema finanziario europeo - Divieto totale di partecipazione di cittadini ed enti russi agli appalti pubblici UE, nonché limitazione del sostegno finanziario (e non) a entità russe a proprietà o controllo pubblico nell’ambito dei programmi di UE, Euratom e Stati membri. Sono state estese a tutte le valute ufficiali dell’UE i divieti all’esportazione di banconote e alla vendita di valori mobiliari.
Oltre alle misure di cui sopra, sono state sanzionate ulteriori 217 persone fisiche e 18 entità.


Misure speculari vengono adottate, per evitare triangolazioni, anche nei confronti della Bielorussia. In particolare, quelle inerenti ai trasporti su strada, con le medesime eccezioni del servizio postale e regimi autorizzativi per il trasporto di gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti.

Tutti i provvedimenti UE sono disponibili sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE serie L110 e L111 dell'8 aprile 2022, ai seguenti link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC  

Per ulteriori approfondimenti alleghiamo una Nota predisposta da Confindustria che riassume i principali sviluppi.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (in. 221).