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Crisi russo-ucraina - Quattordicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia

 

 

Il Consiglio Affari Esteri dell’UE, nella seduta del 24 giugno scorso, ha dato il via libera al 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia che inasprisce le misure esistenti (trasporto per via aerea, stradale e marittima, restrizioni all’import-export di beni, transazioni finanziarie, listing di persone & entità, ecc.); estende le disposizioni in tema di anti-elusione, prevedendo un controllo più stringente anche sulle filiali estere di imprese UE; introduce restrizioni nel settore del gas naturale liquido (GNL); prevede meccanismi a tutela delle imprese europee colpite da azioni o provvedimenti lesivi da parte russa tra i quali l’esproprio e la nazionalizzazione degli asset.

 

Le misure restrittive sono state adottate con i seguenti provvedimenti: il Regolamento (UE) n. 2024/1745 e il Regolamento (UE) n. 2024/1776 che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014, il Regolamento (UE) n. 2024/1739 e il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2024/1746 che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014.

 

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

 

Restrizioni soggettive

Il quattordicesimo pacchetto ha modificato le disposizioni del Reg. 269/2014 inserendo 69 nuove persone fisiche e 47 nuove entità nell’allegato I del Reg. 269/2014, portando il totale di soggetti ed entità direttamente designati in tale allegato a 2296 .

Tra i nuovi designati non vi sono solamente soggetti russi, bensì anche 2 cittadini e 2 entità bielorussi, 1 cittadino e 2 entità ucraini, 1 cittadino russo-tedesco e un cittadino russo-ucraino nonché 1 cittadino lettone-israeliano ( amministratore delegato della società israeliana Texel FCG Technology Limited).

 

Restrizioni merceologiche

Divieti di importazione

Per quanto riguarda i divieti all’importazione, sono stati listati l’Elio (codice NC 2804.29.10) e l’Elio-3 (codice NC 2845.40) che saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 decies del Reg. 833/2014, salvo la possibilità fino al 26 settembre 2024 di eseguire contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 e contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Inoltre, per alcuni beni è stata concessa una deroga quando siano componenti di dispositivi medici introdotti nell’Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.

 

Divieti di esportazione

Per quanto riguarda i divieti all’esportazione, sono stati listati all’interno dell’Allegato XXIII, tra gli altri, i seguenti beni, che saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 duodecies del Reg. 833/2014: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche di cui alle voci 3920 e 3921, manganese e lavori manganese (compresi i cascami e gli avanzi) di cui alla voce 8111, pistole a spruzzo ed apparecchi simili di cui al codice 8424 20 e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia di cui alla voce 8546. Per i nuovi beni sono state previste alcune clausole di deroga temporale relativamente all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.

Le autorità competenti potranno poi autorizzare operazioni vietate relative ad alcuni prodotti listati nell’Allegato XXIII (tra cui alcuni apparecchi filtranti, computer, cavi, interruttori, valvole, forni per la panetteria), qualora tali beni e prestazioni siano necessari per la manutenzione o riparazione di dispositivi medici ovvero qualora i beni siano necessari per un utilizzo domestico da parte di persone fisiche in Russia.

È stata poi inserita una deroga secondo cui le autorità nazionali competenti possono autorizzare l’esportazione e il trasferimento dei beni di cui alle voci doganali 8414.90 (parti di Pompe per aria o per vuoto e simili) e 9026 (alcuni apparecchi di misura o di controllo) che siano fisicamente situati nell’UE dal 25 giugno 2024 per interventi di manutenzione e altri servizi connessi, qualora ciò sia strettamente necessario per il funzionamento del progetto Sakhalin 2 per garantire la sicurezza energetica del Giappone.

 

Clausola “no Russia” e obbligo di adottare procedure di controllo

Clausola “no Russia”

All’interno dell’Allegato XL del Reg. 833/2014, che prevede l’applicazione delle disposizioni della “clausola No Russia”, sono compresi anche i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli, torni (compresi i centri di tornitura) e talune fresatrici per la lavorazione dei metalli.

Al par. 2, lettera (a) dell’art. 12 octies del Reg. 833/2014 è stata introdotta una deroga, ai sensi della quale l’obbligo della clausola non si applica all’esecuzione di contratti relativi alla vendita di prodotti di cui ai codici HS 8457.10 (apparecchiature per il comando o la distribuzione elettrica aventi tensione inferiore o uguale a 1000 v), 8458.11 (torni orizzontali a comando numerico), 8458.91 (torni a comando numerico), 8459.61 (fresatrici a comando numerico) e 8466.93 (altre parti delle macchine delle voci da 8456 a 8461) listati nell’Allegato XL del Reg. 833/2014. Inoltre, segnaliamo che è stata prorogata dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 la grandfathering relativa all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023.

 

Dovuta diligenza e Procedure di controllo

Il nuovo art. 12 octies ter prevede significative novità in tema di obblighi di dovuta diligenza in capo agli esportatori di beni comuni ad alta priorità listati nell’allegato XL, a prescindere dal fatto che questi mantengano o meno un’operatività con la Russia. In particolare, gli operatori UE che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano tali prodotti dovranno dal 26 dicembre 2024:

  • adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate; e
  • attuare politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia, nonché all’atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale, in relazione a tali prodotti, a decorrere dal 26 dicembre 2024, dovranno vietarne per contratto l’uso in relazione a tali prodotti destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, diretti o indiretti, in Russia o per un uso in Russia.

Tali obblighi non si applicano, tuttavia, alle persone/entità che vendano i summenzionati prodotti solamente all’interno dell’UE o ai Paesi partner dell’Allegato VIII.

Infine, ai sensi del nuovo art. 12 octies bis, gli esportatori unionali, all’atto della vendita, concessione in licenza o trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali connessi ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’Allegato XL del Regolamento dovranno per contratto vietarne l’uso in relazione a tali prodotti destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, diretti o indiretti, in Russia o per un uso in Russia.

Si segnala che l’art. 12 octies bis non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024, fino al 26 giugno 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

 

In allegato trasmettiamo una nota informativa redatta da Confindustria.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221)