Il 20 giugno 2024 scade l’eccezione che consente alle imprese europee di fornire una serie di servizi alle proprie consociate in Russia e pertanto, dopo tale data, per l’erogazione di tali servizi sarà necessaria un’autorizzazione dell’Autorità nazionale – UAMA (cfr. nostra Circolare n. 487 del 22/05/2024).
L’art. 5 quindecies del Regolamento UE n. 833/2014 ha infatti introdotto il divieto di prestare, direttamente o indirettamente, una serie di servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. Tale divieto prevede un’eccezione per le società russe che sono di proprietà o sotto il controllo (esclusivo o congiunto) di una società registrata in uno Stato dell’UE (o nei Paesi partner), eccezione che dal 20 giugno non è più valida.
I servizi “ristretti” sono i seguenti:
- servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni;
- servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica;
- servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari;
E’ inoltre vietato:
- vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali, come elencati nell’allegato XXXIX del Regolamento UE n. 833/2014;
- prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai punti sopra elencati, destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo ovvero a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Per la richiesta di autorizzazione è necessario utilizzare la piattaforma di E-licensing accessibile a questo link.
UAMA ha reso disponibile un comunicato tecnico che illustra le casistiche principali e le relative procedure, in allegato.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).