L’UE ha varato lo scorso 15 marzo un nuovo pacchetto di sanzioni che impone divieti di esportazione di beni verso la Russia (beni di lusso, settore energetico ecc.), dell'import dalla Russia di alcune materie prime, e include nella black list nuovi soggetti ed imprese russe. Ricordiamo che tutte le informazioni puntuali sulle misure restrittive in vigore sono consultabili nelle nostre precedenti Circolari.
Con due nuovi Regolamenti e due nuove Decisioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie L 87I del 15 marzo 2022 sono state adottate ulteriori restrizioni verso al Russia, che mirano a:
- vietare tutte le operazioni con determinate imprese statali;
- vietare la prestazione di servizi di rating del credito, come anche la fornitura dell'accesso a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito, a qualsiasi persona o entità russa;
- ampliare l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia;
- vietare nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia nonché introdurre ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia;
- introdurre ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.
Misure restrittive all’import/export ed alle operazioni finanziarie
La Decisione del Consiglio UE n. 2022/430 e il Regolamento del Consiglio UE n. 2022/428 introducono nuove misure economiche settoriali come meglio illustrato di seguito.
Per quanto riguarda i prodotti e tecnologie a duplice uso, come già previsto per i settori dell’aviazione e dello spazio, anche il settore dell’energia (incluso settore oil & gas, combustibili fossili, generazione di energia e produzione di elettricità, ed escluso il settore nucleare civile) verrà escluso dalle deroghe discrezionali inizialmente previste (tra le quali progetti di cooperazione intergovernativa), ma sono previste altre tipologie di deroghe relative a:
- trasporto di combustibili fossili, incluso carbone, oltre a petrolio e gas, da/attraverso la Russia verso l’UE;
- prevenzione di rischi per la salute umana o ambientali;
- contratti precedenti, con una sunset clause di 6 mesi per l’esecuzione contratti in vigore, previa notifica alle autorità nazionali con 5 giorni di anticipo;
- assicurazione di soggetti UE, relativamente alle loro attività al di fuori del settore energia in Russia;
- deroghe – previa autorizzazione nazionale – per: forniture essenziali (“critical”) di energia "within the Union"; forniture a uso esclusivo di una persona giuridica registrata in uno Stato membro.
La stessa esclusione dalle deroghe verranno estese anche al trasferimento di beni e tecnologie del settore dell’energia che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Sono stati aggiunti ulteriori 81 soggetti (da adesso, anche persone fisiche) verso cui sarà proibito vendere, cedere o trasferire tali beni.
Per i beni utilizzabili per l’esplorazione di giacimenti e l’estrazione di gas e petrolio si passa da un regime di autorizzazione preventiva all’esportazione a un divieto totale di scambi e di prestazione di servizi su tali beni. Sono previste deroghe per:
- il trasporto di petrolio e gas dalla Russia verso l’Unione;
- le esigenze connesse alla prevenzione o alla mitigazione di gravi rischi sanitari o ambientali;
- clausola transitoria di 6 mesi per i contratti già stipulati, previa notifica alle autorità nazionali con 5 giorni di anticipo;
- assicurazione di soggetti UE, relativamente alle loro attività al di fuori del settore energia in Russia.
Una specifica autorizzazione nazionale potrà essere concessa per assicurare le forniture essenziali di energia all’interno dell’UE, o per uso esclusivo di un soggetto UE.
Viene stabilito il divieto sulle future operazioni di acquisizione di partecipazioni, concessione di prestiti, crediti e finanziamenti, costituzione di joint venture e fornitura di servizi di investimento alle persone fisiche o giuridiche del settore dell’energia operanti in Russia, costituite in base al diritto russo o di uno Stato terzo. Specifiche autorizzazioni nazionali potranno essere concesse per assicurare le forniture essenziali di energia all’interno dell’UE o per uso esclusivo di un soggetto UE.
Viene stabilito un divieto di importazione, trasporto e assistenza tecnica e finanziaria in relazione ai prodotti del ferro e dell’acciaio elencati nell'Allegato XVII del reg. 428, prodotti o esportati dalla Russia. Prevista una clausola transitoria di 3 mesi per i contratti già stipulati.
È disposto il divieto di esportazione di prodotti di lusso elencati nell'allegato XVIII del Regolamento UE n. 2022/ 428 se di valore unitario maggiore a 300 euro - prezzo unitario nella fattura di vendita verso la Russia, tra cui: cavalli, caviale, tartufi, vini e bevande alcoliche, sigari, profumi, valigie, abbigliamento, tessuti, calzature, tappeti, gioielli, gemme e metalli preziosi, banconote e monete fuori corso, argenteria, cristalli. Inoltre, il divieto si applica anche a elettrodomestici di valore superiore a 750 euro, elettronica di consumo di valore superiore a 1.000 euro, veicoli di valore superiore a 50.000 euro (escluse le ambulanze), motociclette di valore superiore a 5.000 euro e relativi pezzi di ricambio, orologi, strumenti musicali di valore superiore a 1.500 euro, opere d’arte, articoli sportivi e da gioco.
È imposto il divieto di effettuare qualsiasi transazione commerciale con le persone giuridiche partecipate in misura superiore al 50% dalla Russia, dal suo governo, dalla Banca centrale incluse nell’Allegato XIX e qui elencate:
- OPK OBORONPROM - elicotteri
- UNITED AIRCRAFT CORPORATION - aerei
- URALVAGONZAVOD - mezzi pesanti da trasporto, anche militari
- ROSNEFT - petrolio
- TRANSNEFT - oleodotti
- GAZPROM NEFT - petrolio
- ALMAZ-ANTEY - sistemi di difesa, missili
- KAMAZ - autocarri
- ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION) - difesa
- JSC PO SEVMASH - cantieri navali
- SOVCOMFLOT - navigazione
- UNITED SHIPBUILDING CORPORATION - cantieri navali
È prevista una clausola transitoria di 60 giorni per i contratti già stipulati; sono altresì previste deroghe per le operazioni strettamente necessarie all’importazione verso l’UE di combustibili fossili (tra cui carbone, petrolio e gas) e di titanio, alluminio, rame, nickel, palladio e minerali ferrosi e per progetti nel settore dell’energia al di fuori della Russia in cui le imprese listate siano azionisti di minoranza.
Misure restrittive nei confronti di entità russe
La Decisione del Consiglio UE n. 2022/429 e il Regolamento del Consiglio Ue n. 2022/427 contengono misure individuali (nuove persone ed entità in black list) e designano 15 nuove persone (oligarchi, dirigenti d’azienda e giornalisti che hanno contribuito alla propaganda del governo russo) e 9 entità (imprese del settore dell’aviazione, della cantieristica navale, delle armi e di intermediazione per prodotti a duplice uso), per i quali è disposto il congelamento dei beni e dei contratti e il divieto di ingresso in UE.
Il totale dei soggetti listati dalla creazione del regime integrità territoriale passa quindi a 893 individui e a 65 entità̀ sanzionati dal 2014 a oggi.
In allegato trasmettiamo anche due note di Confindustria che riepilogano le misure restrittive in vigore contro Russia e Bielorussia, aggiornate risperttivamente al 14 marzo ed al 16 marzo.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).