Il 18 dicembre 2023 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato il dodicesimo “pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione russa. Con il Regolamento (UE) 2023/2878, che modifica il regolamento UE n. 833/2014 concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, viene ampliato l’ambito delle restrizioni oggettive e soggettive.
Il provvedimento è in vigore da martedì 19 dicembre 2023.
Restrizioni oggettive
In particolare, il dodicesimo pacchetto:
- estende l'elenco dei beni e delle tecnologie che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza (Allegato VII) con l’inserimento di prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari come prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi
- impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, introducendo modifiche all’Allegato XXIII
- al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, vieta anche il transito attraverso il territorio russo di taluni beni e tecnologie esportati dall'Unione
- introduce ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia (Allegato XXI) quali gas propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio, o previste talune eccezioni e taluni periodi transitori.
- impone il divieto di importazione, acquisto o trasferimento diretti o indiretti dalla Russia di diamanti e prodotti che li contengono; tale divieto si applica ai diamanti di origine russa, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi trasformati in un Paese terzo diverso dalla Russia
- estende il divieto già esistente sulla fornitura di servizi alla fornitura di software per la gestione delle imprese e di software per la progettazione e la produzione industriale
Oltre ai nuovi divieti import ed export, sono state introdotte disposizioni antielusione su aziende europee e di Paesi terzi, tradotte nell’obbligo per gli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni e tecnologie sensibili elencati negli Allegati XI, XX e XXXV del Regolamento UE n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità̀, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012.
Vengono anche imposti obblighi di notifica per il trasferimento di fondi al di fuori dell'UE da parte di qualsiasi entità stabilita nell'UE che sia posseduta o controllata da un'entità stabilita in Russia, o da un cittadino russo o da una persona fisica residente in Russia.
Restrizioni soggettive
Per quanto concerne le sanzioni soggettive, con il Regolamento UE n. 2023/2875 sono state aggiunte altre 86 nuove entità e 61 persone all'elenco dei soggetti sanzionati. Tra queste vi sono anche quelle di Paesi terzi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, alle quali sono imposte restrizioni più̀ rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Seguiranno ulteriori approfondimenti in merito.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).