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Crisi russo-ucraina -Chiarimenti in merito agli strumenti di prova per le importazioni di prodotti siderurgici

 

Come già anticipato con Circolare n. 678 del 06/09/2023, dal 30 settembre 2023 entrerà in vigore il divieto di importare o acquistare, direttamente o indirettamente i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII del Regolamento UE n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato medesimo (art. 3 octies, paragrafo 1, lettera d). Al secondo capoverso della stessa lettera d), l’articolo specifica che:

“Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo”.

 

La Commissione UE ha ritenuto opportuno rilasciare una FAQ sugli strumenti di prova utilizzabili suggerendo agli importatori di richiedere al fornitore un Mill Test Certificate (MTC), ossia un documento, prodotto, di norma, dal fornitore senza l’intervento di autorità esterne, che attesta le proprietà chimico-fisiche dei materiali e la loro conformità a determinati standard tecnici. Si ricorda che l’MTC (corrispondente alle norme EN 10204 2.1, 2.2, 3.1, 3.2) può essere costituito anche (Type 2.1) da un’attestazione di compliance con l’ordine di acquisto e che soltanto l’MTC type 3.2 prevede l’eventuale intervento di ispezioni esterne.

 

Nello specifico, in caso di prodotti semilavorati, l’MTC dovrebbe riportare il nome dell’azienda dove è stata effettuata la lavorazione, il nome del Paese dove è avvenuta la fusione del metallo utilizzato e il codice di Sistema Armonizzato (6 cifre). Nel caso di un prodotto finito, l’MTC dovrebbe includere, oltre alle informazioni di cui sopra, il nome del Paese dove sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

  • Laminazione a caldo
  • Laminazione a freddo
  • Rivestimento metallico a caldo
  • Rivestimento metallico elettrolitico
  • Rivestimento organico
  • Saldatura
  • Piercing/estrusione
  • Trafilatura/filatura
  • Saldatura ERW/SAW/HFI/Laser

 

Secondo le FAQ, che ricordiamo non essere vincolanti ma solo orientative, il documento è ritenuto sufficiente a comprovare il Paese di origine dei fattori produttivi, nei limiti di cui all’articolo 8 octies Regolamento UE n. 2014/833. Va tuttavia precisato che non si tratta di un Certificato di origine né rappresenta una prova valida ai fini dell’accesso a trattamenti preferenziali o per l’applicazione di misure di politica commerciale.

 

Al riguardo si è espressa anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che lo scorso 22 settembre ha pubblicato un avviso riguardante le prove che potranno essere presentate dagli operatori unionali al fine di attestare che i prodotti siderurgici importati in UE rispettano il divieto posto dal Regolamento UE n. 833/2014.

 

Secondo l’Agenzia, l’indicazione fornita dalla Commissione UE circa il mill test certificate è da considerarsi come mera indicazione operativa e, dunque, tale documento “deve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare”.

Ne consegue che, salva diversa indicazione futura da parte della Commissione Europea, potranno essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai summenzionati mill test certificate, “le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del Paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione”.

 

L’esistenza della prova dovrà, inoltre, essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale. La prova dovrà esibita su richiesta dell’autorità doganale.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221)