Il 27 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia. Il nuovo provvedimento non rappresenta il quattordicesimo pacchetto, ma è di natura indipendente.
Approfondimento
Esaminiamo di seguito le principali novità contenute nel Regolamento UE n. 2024/1485.
- In base all’art. 2 è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, specifiche tipologie di beni che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna. Tali beni sono elencati nell'Allegato I del Regolamento e comprendono, tra gli altri: armi da fuoco, munizioni, simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, bombe e granate, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari, coltelli da combattimento e apparecchiature specificatamente progettate per la fabbricazione dei predetti beni.
- L’art. 3 stabilisce che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia, il materiale, le tecnologie o i software per la sicurezza dell'informazione e delle telecomunicazioni di cui all’Allegato II, che potrebbero essere usati impropriamente a fini di repressione interna.
- Inoltre, sempre l’articolo 3 specifica che è vietato fornire qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto;
- Le restrizioni riferite ai prodotti elencati negli Allegati I e II non compromettono quelle applicabili ai sensi del Regolamento UE n. 833/2014 e ss.mm. e pertanto se un prodotto rientra sia negli Allegati I o II del Regolamento UE n. 2024/1485 sia nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 833/2014 e ss.mm., si applicano le restrizioni previste dal Regolamento UE n. 833/2014;
- l’articolo 5 del Regolamento che prevede che i divieti si applicano anche se il materiale, le tecnologie o i software da esportare non sono elencati negli Allegati I e II ma l’operatore è a conoscenza del fatto che essi siano destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati a fini di repressione interna in Russia;
- l’articolo 6 prevede il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'Allegato IV, fondi o risorse economiche. L’elenco è contenuto nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1488 e comprende Il Servizio Penitenziario Federale della Federazione Russa, noto per i suoi diffusi e sistematici abusi e maltrattamenti nei confronti dei prigionieri politici in Russia, e Diversi giudici, procuratori e membri della magistratura che hanno avuto un ruolo chiave nell’incarcerazione e nella morte di Alexei Navalny, nonché nella condanna per accuse di natura politica di Oleg Orlov, tra i leader dell’organizzazione Memorial Human Rights Defence Center e vincitore del Premio Nobel per la Pace 2022, e dell’artista Alexandra Skochilenko. Le persone fisiche sono inoltre soggette al divieto di viaggio, non potendo entrare o transitare nei territori dell’UE.
Come per gran parte dei divieti relativi ai beni, i divieti di cui sopra si riferiscono e sono quindi estesi anche alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai materiali, alle tecnologie e ai software citati.
Le aziende associate sono invitate ad effettuare nuovamente sia l’analisi soggettiva riferita ai partner economici russi oltre che degli altri Paesi sopracitati, sia l’analisi oggettiva per le operazioni in corso o in fase di negoziazione.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).