In data 18 luglio 2025, l'Unione Europea, tramite il Regolamento (UE) 2025/1494 e il Regolamento (UE) 2025/1476, ha approvato il diciottesimo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia contenente misure mirate in particolare ai settori energetico, bancario e militare.
Il pacchetto sancisce un ampliamento delle misure di controllo sulle supply chain, con particolare attenzione alla tracciabilità e all’origine delle merci soggette a restrizioni. Le nuove disposizioni incoraggiano un coordinamento più stretto tra le Autorità Competenti Nazionali e le dogane degli Stati membri per prevenire tentativi di elusione delle sanzioni, rafforzando le verifiche documentali e i controlli fisici sulle spedizioni.
Di seguito si riportano le principali disposizioni introdotte.
Settore energetico
Il pacchetto prevede l’abbassamento del tetto massimo al prezzo del petrolio greggio di origine russa, che passa da 60 a 47,6 dollari al barile, in linea con l’andamento dei mercati internazionali. È stata inoltre introdotta una formula automatica di aggiornamento del price cap.
Sono state rafforzate le misure di contrasto alla cosiddetta "flotta ombra": ulteriori 105 unità navali sono state inserite nell’elenco dei vettori soggetti al divieto di accesso ai porti dell’Unione Europea e alla fornitura di servizi correlati.
È stato introdotto un nuovo divieto di importazione relativo ai prodotti petroliferi raffinati da greggio russo, anche se provenienti da Paesi terzi, ad eccezione di Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Svizzera.
Il pacchetto dispone inoltre il blocco totale di qualsiasi attività legata ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 e stabilisce la cessazione dell’esenzione precedentemente concessa alla Repubblica Ceca per l’importazione di petrolio russo
Settore bancario
È stato ampliato il divieto di effettuare transazioni con istituzioni bancarie russe: ulteriori 22 banche sono state aggiunte all’elenco dei soggetti sanzionati, portando a 45 il numero complessivo di entità finanziarie sottoposte a restrizioni.
È stata inoltre abbassata la soglia per l’adozione di misure restrittive nei confronti di soggetti di Paesi terzi che facilitano l’elusione delle sanzioni dell’Unione Europea o risultano connessi al sistema russo di messaggistica finanziaria SPFS (Sistema per il Trasferimento di Messaggi Finanziari), sviluppato dalla Banca Centrale della Federazione Russa come alternativa a SWIFT.
Il divieto di transazione è stato esteso anche agli operatori economici di Paesi terzi ritenuti coinvolti in pratiche di violazione delle sanzioni europee in materia di petrolio.
Di particolare rilievo è, inoltre, l’introduzione del divieto totale di effettuare qualsiasi operazione finanziaria con il Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), incluse le sue strutture collegate, i sub-fondi e le società partecipate.
Settore militare
Il pacchetto introduce nuove misure restrittive nei confronti di fornitori del complesso militare-industriale della Federazione Russa. Per la prima volta, tra i soggetti sanzionati figurano anche tre entità cinesi.
È stato ulteriormente ampliato l’elenco delle entità sottoposte a restrizioni all’esportazione di beni a duplice uso e tecnologie avanzate, al fine di limitare l’accesso della Russia a componenti strategici a potenziale applicazione militare.
Sono stati introdotti nuovi divieti di esportazione, modificando gli elenchi dei prodotti soggetti a restrizioni (allegati VII, XXIII, XXIII sexies, XXIII septies, XXVIII, XXXVII e XXXIX). In particolare, sono stati aggiunti 72 nuovi codici doganali (2530 / 2613 / 2707 / 2801 / 2802 / 2803 / 2817 / 2821 / 2822 / 2823 / 2835 / 2840 / 2918 / 2921 / 2922 / 2923 / 2929 / 2938 / 2940 / 3204 / 3206 / 3211 / 3215 / 330290 / 3402 / 3404 / 3405 / 3506 / 350790 / 3701 / 3707 / 3801 / 3802 / 3806 / 380894 / 3823 / 3901 / 3907 / 3913 / 3914 / 3915 / 3916 / 392690 / 7312 / 7313 / 7314 / 7315 / 7326 / 74 / 76 / 8101 / 8105 / 8202 / 8203 / 8204 / 8302 / 8411 / 8414 / 841899 / 841939 / 841960 / 8420 / 842220 / 842230 / 8423 / 843991 / 9016 / 9017 / 9025 / 9028 / 9032 / 9033) e sono diminuiti i codici a 6 cifre e aumentati quelli a 4 cifre, e quelli a 2 due cifre ampliando così il perimetro del controllo.
Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII sexies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 21 ottobre 2025 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Per quanto riguarda invece i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII septies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 21 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Alcuni di questi nuovi codici non beneficiano del periodo di wind-down, imponendo un’immediata sospensione delle esportazioni. Tale aggiornamento richiede quindi una verifica puntuale e aggiornata delle merci da parte degli operatori per assicurare la conformità alle normative.
È stato inoltre esteso il divieto di transito attraverso il territorio della Federazione Russa per determinate categorie di beni considerati economicamente critici, al fine di rafforzare il controllo sulle catene di approvvigionamento sensibili.
Elenco soggetti in black list
Per quanto riguarda l'industria militare e dei beni dual use, figurano 26 nuove entità soggette a restrizioni all’esportazione, di cui 11 situate in Paesi terzi (Cina, Hong Kong e Turchia).
Il Consiglio ha approvato l’inserimento in lista di 55 nuovi soggetti (14 persone fisiche e 41 entità), che portano il totale a oltre 2.500 designazioni. Tra questi compaiono anche figure coinvolte nella deportazione e rieducazione forzata di bambini ucraini, proxy russi attivi nei territori occupati, manipolatori del patrimonio culturale ucraino, un noto uomo d'affari e un propagandista di primo piano.
Bielorussia
Per quanto riguarda la Bielorussia, le misure oggi adottate prevedono sanzioni mirate contro otto entità del settore militare-industriale e un ulteriore allineamento delle restrizioni commerciali a quelle applicate nei confronti della Russia. Viene inoltre trasformato in divieto totale il precedente divieto parziale sulle transazioni finanziarie, e introdotto un embargo completo sulle importazioni di armi.
Data la continua evoluzione della situazione geopolitica e delle risposte regolatorie, è fondamentale per le imprese coinvolte nel commercio con Paesi terzi monitorare costantemente gli aggiornamenti e adottare strumenti digitali efficaci per la gestione delle liste di controllo e la verifica della compliance.
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