Il Ministro della Salute ha disposto il divieto di ingresso/transito in Italia dal 26 novembre al 15 dicembre 2021 per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Eswatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia nei 14 giorni precedenti.
L'Ordinanza dispone inoltre la sospensione del traffico aereo dai suddetti Paesi, pur non applicandosi ai voli, anche indiretti, iniziati prima e non oltre l'adozione dell'Ordinanza stessa (26 novembre).
A condizione che non manifestino sintomi compatibili con COVID-19, sono esentati dal divieto di ingresso:
- cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile;
- le categorie di cui alla lettera n) dell'art. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021 (funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni);
- equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci.
Disciplina per l'ingresso in Italia
Per le sole categorie di viaggiatori individuate ai primi due punti del paragrafo precedente, è previsto il seguente protocollo sanitario:
- Presentazione al vettore all'atto dell'imbarco, nonché a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, del Passenger Locator Form (PLF) debitamente compilato, in formato digitale o in versione cartacea.
- Presentazione al vettore all'atto dell'imbarco, nonché a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, di un certificatoche attesti di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, a un test molecolare effettuato con tampone e risultato negativo.
- Sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. Il viaggiatore è tenuto in isolamento fino all'esito di tale test.
- Isolamento fiduciario, presso l'indirizzo indicato nel PLF, per un periodo di 10 giorni.
- Obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine dei 10 giorni di isolamento.
L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto e merci, in assenza di sintomi compatibili con il COVID-19, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all'arrivo presso l'aeroporto, porto o luogo di confine, oppure entro 48 ore dall'arrivo, presso l'Azienda sanitaria competente per territorio.
Al momento, non sono previste altre eccezioni o deroghe.
Le persone che si trovano già in Italia e che abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi tra quelli sopra indicati, anche in assenza di sintomi compatibili con il COVID-19, sono tenute a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare, da effettuare con tampone, ed osservare 10 giorni di isolamento fiduciario, con obbligo di un ulteriore test molecolare al termine dell'isolamento.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).