Con l’Ordinanza del 13 febbraio 2021 del Ministro della Salute in vigore dal 14/02/2021 e ferme restando le disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 (si veda la nostra Circolare n. 42 del 19 gennaio 2021), vengono introdotte specifiche limitazioni all’ingresso in Italia per i viaggiatori provenienti dal Brasile e dall’Austria che resteranno valide fino al 5 marzo.
Austria
Per le persone che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Austria per un tempo superiore a 12 ore, scattano i seguenti obblighi:
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli apposita certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- eseguire un test molecolare o antigenico al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
- indipendentemente dal risultato del secondo test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena (prenotato presso l’ATS territorialmente competente).
Esenzioni specifiche
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o in Brasile nei 14 giorni precedenti, le disposizioni precedenti non si applicano, tra gli altri, a:
- equipaggio dei mezzi di trasporto
- personale viaggiante
- movimenti da e per Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
- ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore
- personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro alla propria residenza, abitazione o dimora.
In questi casi, permane comunque l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Brasile
Al momento, l’ingresso in Italia dal Brasile è consentito solo ai viaggiatori che non manifestino sintomi da Covid 19 e che abbiamo residenza anagrafica nel nostro Paese in data precedente al 13 febbraio 2021. Inoltre, l’ingresso è consentito a:
- Funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni
- Coloro che siano autorizzati dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità, indipendentemente dalla residenza anagrafica.
All’ingresso in Italia occorre:
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli apposita certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;
- comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al momento dell’arrivo in aeroporto;
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione);
- indipendentemente dal risultato del secondo test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni;
- effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena (prenotato presso l’ATS territorialmente competente).
Esenzioni specifiche
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, l’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’isolamento fiduciario, fermo restando:
- l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).