Torna alle circolari

Coronavirus - Nuove disposizioni per gli ingressi in Italia in vigore fino al 30 luglio

 

 

Con l’Ordinanza 18 giugno 2021 del Ministro della Salute, sono state disposte alcune importanti novità sull'ingresso in Italia di cittadini provenienti dall’estero che resteranno in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco C

Tutti coloro che fanno ingresso in Italia provenendo da un Paese dell’elenco C del DPCM 2/3/2021 (cioè Paesi UE, Andorra, Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera ed Israele) sono tenuti a presentare la Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei Regolamenti UE 2021/953 e 2021/954 (Regolamenti in materia di EU Digital Covid Certificate), da cui risulti, alternativamente:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con  contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo);
  • effettuazione, nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

In aggiunta, resta obbligatorio

  • compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

 

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia Europea per i Medicinali: Comirnaty di PfizerBioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson), essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo.

 

Le Certificazioni Verdi Covid-19 rilasciate in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia europea per i medicinali EMA, dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, ovvero dell’effettuazione, nelle 48 antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2, sono riconosciute come equivalenti alle certificazioni rilasciate in Italia.

 

Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

  • sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e
  • effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

 

Ricordiamo infine che le procedure applicative del digital green pass a livello nazionale ed europeo non escludono la possibilità per gli Stati di adottare specifiche misure restrittive (compilazione di moduli on-line, tamponi, quarantene per l’ingresso dall’estero). Suggeriamo pertanto di verificare sempre, prima della partenza, le regole per l’ingresso nei singoli Paesi consultando il sito web “Viaggiare sicuri”.

 

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

In considerazione del diffondersi della "variante D" del Coronavirus, a partire dal 21 giugno tutti i viaggiatori che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi  Gibilterra, Isola  di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia devono:    
  • sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso
  • compilare il Passenger Locator Form
  • informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
  • osservare un periodo di 5 giorni di isolamento fiduciario ed effettuare un nuovo tampone al termine. 

Canada, Giappone e Stati Uniti

È consentito l'ingresso nel territorio nazionale senza alcun obbligo di quarantena ai viaggiatori provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli  Stati Uniti d'America, a condizione che:
  • presentino la Certificazione verde Covid-19 rilasciata dalle autorità sanitarie locali da cui risulti che si è completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni; che si è guariti da Covid-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo); che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo;
  • abbiano compilato il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia o, qualora non fosse possibile, l’apposita autocertificazione e
  • informino del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente.

 

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson). Le certificazioni devono essere presentate in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.

 

Eccezioni

Fermo restando l’obbligo di compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione e di comunicazione all’ATS, sempre che non compaiano sintomi compatibili con il Covid-19, gli obblighi di Certificazione Verde Covid, di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti e, ove previsto, quarantena di 5 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano, tra gli altri:

  • all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • al personale viaggiante;
  • a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

 

India, Bangladesh e Sri Lanka

Le misure relative agli  spostamenti dall'India, dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino al  30 luglio 2021.

 

Spostamenti da e verso Paesi a distanza non superiore di 60 km

La nuova Ordinanza stabilisce che, a condizione che lo spostamento avvenga con mezzo privato, in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di  permanenza  di durata non superiore a 48 ore in località estere situate  a  distanza non superiore a 60 km dal luogo di  residenza, domicilio o abitazione, la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta. La stessa deroga vale anche nel caso di ingresso in Italia per permanenza di durata non superiore alle  quarantotto  ore  in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, a condizione che lo spostamento avvenga con mezzo privato.

 

Ingresso di minori di 6 anni
L’Ordinanza stabilisce che i minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una Certificazione verde Covid 19 sono esentati dall’isolamento fiduciario, ove previsto. Inoltre, i bambini di età inferiore a 6 anni sono esentati dall’effettuazione del test.  

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205)