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Coronavirus - Le regole per gli spostamenti da/verso l'estero in vigore fino al 31 gennaio 2022

Il Ministero della Salute ha approvato lo scorso 14 dicembre una nuova Ordinanza che aggiorna le regole per il rientro in Italia dall'estero, legate all’emergenza COVID-19 (prorogata dal Governo al 31 marzo 2022). Le nuove regole valgono dal 16 dicembre e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Illustriamo di seguito le principali novità.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco A (San Marino e Città del Vaticano)

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano elenco A) - non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione. I certificati di vaccinazione e di guarigione emessi da questi Stati sono considerati equivalenti a quelli italiani anche ai fini degli utilizzi del Green pass.

 

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco C

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in Elenco C devono presentare i seguenti documenti:

  • Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • Certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o che attesti l’avvenuta guarigione
  • certificazione di esito negativo di test molecolare effettuato entro le 48 ore o antigenico effettuato entro le 24 ore prima dell'ingresso in Italia.

Qualora non si fosse in possesso della certificazione di vaccinazione o guarigione, occorre effettuare:

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco D

Gli spostamenti verso questi Paesi sono consentiti senza limitazioni (dunque anche per turismo), fatte salve eventuali disposizioni adottate a livello regionale.

La lista di Stati e territori di cui all'elenco D è stata modificata e l’ingresso dai suddetti Paesi è consentito presentando i seguenti documenti:

  • Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • Certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;
  • certificazione di esito negativo di test molecolare o antigenico effettuati rispettivamente non oltre le 72 o 24 ore prima dell'ingresso in Italia. In caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord, il tampone molecolare deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all’ingresso in Italia.

Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

  • compilare il Passenger Locator Form prima dell’ingresso in Italia
  • sottoporsi a tampone molecolare nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia o antigenico nelle 24 ore antecedenti all'ingresso in Italia. Il termine del tampone molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi dal Regno Unito;
  • comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato;
  • osservare l’isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni ed effettuare un ulteriore tampone alla fine della quarantena.

Ingressi o rientri da Paesi dell’elenco E

L’Ordinanza conferma che i viaggi da e verso i Paesi di cui all’elenco E, che comprende gli Stati non ricompresi in nessun altro elenco, sono consentiti solo per i seguenti motivi o condizioni:

  • esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza;
  • esigenze di salute;
  • esigenze di studio;
  • rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Per l’ingresso in Italia provenendo da questi Paesi è necessario:

  • presentare il Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  • presentare la certificazione di esito negativo di test molecolare effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia o di un test antigenico nelle 24 ore prima dell’ingresso in Italia;
  • comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italiasolo con mezzo privato;
  • osservare l’isolamento di dieci giorni e fare il tampone a fine quarantena.

 

Resta infine vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe,  Mozambico, Namibia, Eswatini e Malawi (cfr. nostra Circolare n. 767 del 27/11/2021).

 

Eccezioni

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, gli obblighi, ove previsti, di Certificazione Verde Covid, di test antigenico o molecolare da effettuarsi rispettivamente nelle 24 o 72 ore precedenti e di isolamento fiduciario di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano, tra gli altri:

  • all’equipaggio dei mezzi di trasporto ed al personale viaggiante
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano
  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale
  • a chiunque rientra con mezzo privato in Italia a seguito di una permanenza di non più di 48 ore a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione o che permanga non più di 48 ore in località del territorio nazionale situate a non oltre 60 km di distanza dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (in questo caso non si applica nemmeno l’obbligo di PLF).

Fermo restando la compilazione del Passenger Locator Form o, qualora non fosse possibile, dell’apposita autocertificazione cartacea e di sottoposizione a tampone entro le 24/72 ore, ove previsto, e in assenza di sintomi compatibili con il Covid-19, l’obbligo di sottoporsi a quarantena con successivo test molecolare o antigenico non si applica, tra gli altri:

  • al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • a chi fa ingresso in Italia mediante i c.d. voli “Covid-tested” ai sensi dell’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020. In particolare, che possono accedere ai voli “Covid-tested” esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all’imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con Ordinanza del Ministro della Salute
  • agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute.

L’Ordinanza stabilisce anche l’equivalenza ai fini dell’ingresso in Italia delle certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito e Stati Uniti alle certificazioni verdi italiane e le esenzioni dall’obbligo di tampone o isolamento fiduciario per i minori e i bambini al di sotto di 6 anni.

 

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221) e Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).