Con l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 aprile 2021 in vigore fino al 15 maggio, sono state dettate specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia e confermato il divieto di ingresso dal Brasile, fatte salve alcune limitate eccezioni. Inoltre, le disposizioni di cui alle Ordinanze del 2 aprile 16 aprile sono prorogate al 15 maggio 2021 (cfr. nostra Circolare n. 254 del 20/04/2021 e Circolare n. 239 del 07/04/2021).
Misure restrittive per India Bangladesh e Sri Lanka
Chi proviene da India, Bangladesh o Sri Lanka può entrare in Italia solo se vi ha la residenza anagrafica da prima del 29 aprile 2021 (o se rientra nella categoria indicata all’art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021). All’ingresso, occorre la certificazione di essersi sottoposti ad un test molecolare o antigenico con esito negativo effettuato per mezzo di tampone entro le 72 ore prima dell’ingresso ed effettuare un secondo test all’arrivo nel Paese, osservare un periodo di 10 giorni di isolamento in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane ed al termine dell’isolamento un ulteriore test molecolare o antigenico.
Rientri ed ingressi da altri Paesi
L’Ordinanza 29 aprile 2021 ha prorogato fino al 15 maggio le Ordinanze del 2 e del 16 aprile 2021. Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi
Elenco A
Nessuna limitazione né autocertificazione all’ingresso in Italia.
Elenco B
Obbligo di compilare un’autocertificazione o un formulario digitale di localizzazione (in via di attivazione). Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.
Elenco C
Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia sono tenuti a:
- compilare un’autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
- sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano
- come specificato dall’Ordinanza 2 aprile 2021, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico già richiesto per l’ingresso in Italia, sottoporsi anche a un periodo di 5 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.
Elenco D
Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi dell’elenco D nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia sono tenuti a:
- compilare un’autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
- sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano
- come specificato dall’Ordinanza 16 aprile 2021, a partire dal 18 aprile sottoporsi a un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, la quarantena è di 14 giorni ma senza necessità di ulteriore test al termine.
Elenco E
Coloro che hanno soggiornato o transitato in Paesi dell’elenco E nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia (ricordiamo che gli spostamenti da/verso tali destinazioni sono possibili solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) sono tenuti a:
- compilare un’autocertificazione (che verrà a breve sostituita da un formulario digitale di localizzazione)
- informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente
- sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano
- come specificato dall’Ordinanza 16 aprile 2021, a partire dal 18 aprile sottoporsi a un periodo di 10 giorni di quarantena ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento. Se si è entrati in Italia prima del 18 aprile, la quarantena è di 14 giorni ma senza necessità di ulteriore test al termine.
Eccezioni agli obblighi di tampone e quarantena
L’Ordinanza 16 aprile 2021 ribadisce che, fermo restando l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione o del formulario digitale di localizzazione nonché di comunicazione all’ATS e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti l’ingresso e la quarantena di 5 o 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano a:
- equipaggio dei mezzi di trasporto;
- personale viaggiante;
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).