Dal 22 settembre, le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia in alcune aree della Francia con significativa circolazione del virus Covid-19 (Parigi, Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), sono tenute a comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e:
- presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo
oppure, in alternativa
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Lo stabilisce l’Ordinanza del 21.09.2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata sulla GU n. 234 del 21.09.2020 e in vigore fino al 7 ottobre salvo proroghe, che modifica il precedente provvedimento del 12 agosto che aveva già introdotto il medesimo obbligo per chi proviene da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Per i territori della Francia non citati nella nuova Ordinanza restano valide le disposizioni del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal DPCM 07.09.2020 (cfr. nostra Circolare n. 582 del 14/09/2020).
Inoltre, ai soggetti che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria e Serbia vengono applicate discipline diverse. Infatti, con la nuova Ordinanza la Bulgaria e la Serbia, dapprima ricomprese rispettivamente nell’elenco C ed F dell’Allegato 20 al DPCM 07/08/2020 s.m.i., sono state inserite:
- Bulgaria: elenco B – nessuna limitazione agli spostamenti, ma obbligo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli alla frontiera, per verificare in quali Paesi e territori esteri la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- Serbia: elenco E – gli spostamenti sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, MA NON PER TURISMO. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7/09/2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, anche per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso sul territorio nazionale, permane l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione, che va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli eventualmente accompagnata da ulteriore documentazione di supporto.
Eccezioni
L’art.6, commi 6 e 7, del DPCM 07/08/2020 come prorogato e integrato dal DPCM 07/09/2020 tuttavia, prevede delle esenzioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone (per i Paesi in cui tale obbligo è previsto) a condizione che:
- non insorgano sintomi di COVID-19
- (ad esclusione del caso di cui alla successiva lettera f) non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia e
- fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 (autodichiarazione) del DPCM.
Le esenzioni riguardano in particolare:
- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Si raccomanda di tenere sempre presente le regole per gli spostamenti da e per l'estero dei lavoratori, nel quadro della gestione delle misure anti-COVID indicate nei protocolli di sicurezza aziendali interni (da contestualizzare e aggiornare anche in relazione alle novità normative).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).