Con il DPCM 07/09/2020, sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020, con minime variazioni, le misure disposte dal precedente DPCM del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto scorso in tema di spostamenti da/per l’estero.
In particolare, il nuovo Decreto ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni:
- nessuna limitazione per San Marino e Città del Vaticano;
- rimangono consentiti, senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi UE, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco. Rientrano nell’elenco B anche: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano. Rimane l’obbligo di compilare l’apposita autodichiarazione e di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 14gg se si è stati in un Paese diverso da quelli di sopra elencati nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia;
- sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi motivo da/per Romania e Bulgaria ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione;
- sono consentiti gli spostamenti (anche per turismo) da/per Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay senza necessità di motivazione ma con obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria al rientro in Italia, comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione;
- gli spostamenti da/per il resto del mondo (ivi compresi tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo) sono consentiti ma solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7/09/2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, anche per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso sul territorio nazionale, permane l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione, che va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli eventualmente accompagnata da ulteriore documentazione di supporto;
- rimane in vigore il divieto di ingresso e transito in Italia per i cittadini provenienti da 16 Stati: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Serbia e Montenegro. Tale restrizione non si applica ai cittadini UE e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica antecedente all’entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali e gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14gg. e sorveglianza sanitaria comunicando l’ingresso in Italia all’ASL competente. É inoltre necessario compilare l’apposita autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia).
Per quanto riguarda gli ingressi/rientri (dopo soggiorno o anche solo transito) da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, in base all’Ordinanza Min. Salute del 12/08/2020, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, occorre comunicare l’ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente e anche:
- presentare attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure
- sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ASL di riferimento.
L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto dispone inoltre che le persone residenti o domiciliate, anche temporaneamente, in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto fino al 15 ottobre da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
- comunicare il proprio ingresso in Lombardia all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) del territorio in cui si intende risiedere;
- sottoporsi a test molecolare o antigenico. In attesa di effettuare il test, le persone non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie come indicate dall’allegato 19 del DPCM del 7 agosto.
Per quanto riguarda la comunicazione da farsi al Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ATS, segnaliamo di seguito il link al sito web dell'ATS di Milano Città Metropolitana.
Eccezioni all’obbligo di quarantena
Come stabilito dalle disposizioni dell’art. 6 commi 6 e 7 del DPCM 07/08/2020, prorogate dal DPCM 07/09/2020 – sempre che non insorgano sintomi di COVID-19 e non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C (Romania e Bulgaria) e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia – l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e quello di tampone (al rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) NON si applicano, fra le altre, alle seguenti ipotesi:
- a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore, all’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’esito negativo a test molecolare o antigenico, effettuato con tampone nelle 72 ore antecedenti all’ingresso in Italia.
Il DPCM 07/09/2020 2020 prevede infine che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Le singole Regioni potrebbero pertanto imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi e pertanto si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.
Si informa che a partire dal 14 settembre, tutti i passeggeri in arrivo in Sardegna dall’estero e/o dal territorio nazionale italiano sono invitati a presentare, all’atto dell’imbarco, esito negativo di test – sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48h dalla partenza. In alternativa occorre compilare on line, tramite il sistema Sardegna Sicura, un’apposita autocertificazione comprovante di essersi sottoposti, nelle 48h antecedenti all’ingresso nel territorio sardo, ad un test sierologico, molecolare o antigenico, il cui esito è risultato negativo, avendo cura di indicare obbligatoriamente: a) il tipo di test effettuato e la data di esecuzione; b) il nome della struttura (pubblica, privata o privata accreditata) presso la quale lo stesso test è stato effettuato. Solo in via transitoria i passeggeri privi della necessaria certificazione accettano di sottoporsi entro 48h dall’ingresso in Sardegna a test molecolare o antigenico, da effettuarsi a cura dell’ASL di riferimento o presso una struttura privata accreditata. Fino all’esito del test è obbligatorio l’isolamento domiciliare fiduciario. Tale obbligo non si applica nelle ipotesi richiamate dall’art. 6 commi 6 e 7 del DPCM 07/08/2020, prorogate dal DPCM 07/09/2020.
Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri
In allegato trasmettiamo una tabella con i link dei diversi siti web delle Autorità italiane e straniere da cui è possibile verificare la situazione in tempo reale sulle norme di ingresso nei vari Paesi esteri (in rosso sono evidenziate le ultime variazioni), aggiornato al 13 settembre. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
Per le TRASFERTE DI LAVORO, si consiglia di verificare tempestivamente il piano voli e le condizioni di rimborso con le varie compagnie aeree, viste le repentine variazioni, e, anche ove non obbligatorio, di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per COVID-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese).
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).