In relazione alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 che impattano sia sugli spostamenti delle persone che sui trasporti di merci, alleghiamo un riepilogo delle misure restrittive applicate dai vari Paesi esteri, aggiornato al 23 luglio.
La tabella contiene i link ai diversi siti web delle Autorità italiane e straniere da cui è possibile verificare la situazione in tempo reale (in rosso sono evidenziate le ultime variazioni).
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.
Ingressi in Italia – Ultimi aggiornamenti
Fino al 31 luglio è vietato l’ingresso e transito in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Serbia, Kosovo, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana (per Kosovo, Montenegro e Serbia il divieto si applica dal 16 luglio). L’elenco dei Paesi è rivisto periodicamente dal Ministero della Salute in base all’andamento epidemiologico e potrebbe pertanto subire variazioni.
L’unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 (o prima del 16 luglio per Kosovo, Montenegro e Serbia), ma dovranno comunque stare in isolamento fiduciario di 14gg.
Solo per Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro, Serbia, sono esenti dal divieto l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto terrestre, esclusivamente per motivi di lavoro, solo per transito (massimo 36 ore) o breve permanenza in Italia (massimo 120 ore).
L’isolamento fiduciario, nei casi in cui resta obbligatorio, inizia immediatamente dopo l’ingresso in Italia: è consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nel luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è permesso usare mezzi pubblici diversi da quello utilizzato per entrare in Italia. È consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente, nonché il transito aeroportuale.
Tra le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario si segnalano:
- equipaggio di mezzi di trasporto e personale viaggiante;
- lavoratori transfrontalieri in ingresso/uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;
- personale di imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120h (5gg);
- breve permanenza in Italia (fino a 120h totali) per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza.
Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli un’autodichiarazione secondo il modello pubblicato su sito web della Farnesina.
Ricordiamo che:
- dal 1° luglio sono consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia);
- fino al 31 luglio, i cittadini di Stati terzi residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay possono entrare in Italia senza giustificare le ragioni del viaggio. Ai cittadini residenti in questi 14 Stati, continua comunque ad applicarsi in Italia l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020, fatte salve le eccezioni illustrate rispettivamente al comma 9 e 10 dei suddetti articoli;
- fino al 31 luglio sono vietati gli spostamenti da/per Paesi diversi da quelli finora elencati, se non per comprovati motivi di lavoro, salute, assoluta necessità, rientro a domicilio/residenza/abitazione, studio. È in ogni caso richiesto l’isolamento domiciliare di 14gg.
Per ulteriori informazioni sugli spostamenti da/per l’estero, si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito della Farnesina al seguente link.
Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).