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Coronavirus Fase 3 - Aggiornamento in merito agli spostamenti da e per l'estero

Con il DPCM del 3 dicembre 2020 – in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021 – vengono ripresi i contenuti del precedente DPCM 3 novembre in materia di spostamenti da/per l'estero, con alcune importanti variazioni:

  • I Paesi sono suddivisi in 5 elenchi (da A a E), e non più 6, in quanto quelli precedentemente inclusi nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro, Colombia) sono stati ricompresi nell’elenco E;
  • I Paesi inseriti nell’elenco D sono variati, ma non è stata modificata la disciplina per gli spostamenti/ingressi;
  • Dal 10 dicembre tutti i Paesi UE, Schengen ad associati saranno inseriti nell’elenco C, che prevede l’obbligo di tampone entro le 48 dall’ingresso nel nostro Paese (non più 72 ore) e limitazioni ulteriori per gli spostamenti nel periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.

 

Come già disposto in precedenza, resta confermata la possibilità di spostarsi da e per l'estero per esigenze lavorative (art. 6), pur se nel rispetto degli obblighi di dichiarazione dei dati necessari al tracciamento degli spostamenti (art. 7) e delle disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria, accertamenti e isolamento fiduciario (art. 8).

 

Approfondimento

Di seguito illustriamo le misure per gli spostamenti da/verso i diversi Paesi elencati nel nuovo Allegato 20 del DPCM 3 dicembre:

 

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: nessuna limitazione né autocertificazione all’ingresso in Italia.

 

Elenco B

Fino al 9 dicembre: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse le isole Far Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse le Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Nessuna limitazione ma obbligo di autocertificazione all’ingresso in Italia;

A decorrere dal 10 dicembre: Stati e territori a basso rischio epidemiologico che saranno individuati tra quelli di cui all’elenco C con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale.

 

Elenco C

Fino al 9 dicembre (ex art. 8, comma 6 del DPCM 3 novembre)Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Autocertificazione all’ingresso in Italia e all’ATS, nonché obbligo di sottoporsi a tampone nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia o entro 48 ore dall’ingresso in Italia.

 

A decorrere dal 10 dicembre (ex art. 8, comma 6 lett. a del DPCM 3 dicembre)oltre a quelli già individuati dal precedente Decreto,si aggiungono tutti i Paesi dell’elenco B. Obbligo di autocertificazione all’ingresso in Italia e all’ATS, nonché presentazione di attestazione di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia, in mancanza della quale è necessario osservare un periodo di 14 giorni di quarantena.

L’obbligo di quarantena è previsto anche per coloro, indipendentemente dalla nazionalità o residenza, che:

  • fanno ingresso o rientrano in Italia da Paesi in elenco C nel periodo compreso tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio 2021 e/o
  • si recano o hanno transitato nei suddetti Paesi per uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio 2021.

Dovranno, perciò, sottoporsi al predetto obbligo anche coloro che, trovandosi nelle condizioni precedentemente precisate, siano usciti dal territorio nazionale anche prima del 21 dicembre 2020 o vi facciano rientro dopo il 6 gennaio 2021.

 

Non sono tenuti alla quarantena coloro che entrano in Italia per motivi di lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, i cittadini UE/Schengen/UK/Andorra/Monaco/S. Marino/Vaticano e loro familiari, i titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari, cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e loro familiari.

 

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, l’obbligo di quarantena, l’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale l’obbligo di tampone non si applicano altresì nei casi previsti all’art. 8 comma 8) del DPCM, ed in particolare:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;
  4. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  5. ai cittadini e residenti di uno Stato UE e di ulteriori Paesi inclusi negli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro salvo che nei 14gg. precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato/transitato in uno o più Paesi C (nel qual caso, è comunque obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico);
  6. all’ingresso/uscita dal territorio nazionale di lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  7. agli spostamenti all’estero di personale di imprese/enti aventi sede legale/secondaria in Italia per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  8. agli ingressi mediante voli “Covid-tested” in conformità all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020 e successive modificazioni

 

Elenco D

Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay: obbligo di comunicazione dell’ingresso in Italia e all’ATS e obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo i casi previsti all’art. 8 comma 8) del DPCM sopra richiamati.

 

Elenco E

Resto del mondo (tutti gli Stati e territori non espressamente menzionati in altri elenchi): gli spostamenti (in uscita/entrata e transito) sono consentiti solo per lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. L’ingresso in Italia è altresì permesso ai cittadini italiani, UE/Schengen/UK/Andorra/Monaco/S. Marino/Vaticano e loro familiari, ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari, cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo e loro familiari. In questi casi è previsto l’obbligo di comunicazione dell’ingresso in Italia e all’ATS ed isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, salvo i casi previsti all’art. 8 comma 8) del DPCM sopra richiamati.

 

Ricordiamo che, oltre a quanto stabilito per gli spostamenti da e per l’estero, sono previste limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale, in particolare per il periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021. Per maggiori informazioni, si rimanda alla nostra Circolare n. 750 del 04/12/2020. È inoltre sempre possibile l’adozione, sul territorio nazionale, di misure più restrittive rispetto a quelle determinate con DPCM, da parte di Regioni, Province autonome e Comuni e pertanto, prima di partire per entrare/rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web.

 

Restrizioni all’ingresso nei Paesi esteri

In molti Paesi del mondo, infine, permangono limiti all’ingresso dei viaggiatori provenienti dall’Italia, la sospensione del traffico aereo e la chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. Prima di intraprendere un viaggio all’estero, si raccomanda pertanto di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito consultando il sito web ViaggiareSicuri.

 

In generale, per le TRASFERTE DI LAVORO, si consiglia di:

  • date le repentine variazioni, verificare tempestivamente con le varie compagnie aeree il piano voli/orari, le condizioni di rimborso ed eventuali richieste (molte compagnie di trasporto richiedono ad es. un certificato di esito negativo al test RT-PCR);
  • anche ove non obbligatorio, stipulare, prima della partenza, una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per Covid-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese);
  • avere sempre con sé, anche ove non richiesta, idonea documentazione comprovante la necessità lavorativa alla base dello spostamento (ad es. lettera di invito del cliente/fornitore straniero);
  • ove richiesto, esito negativo di test per l’ingresso in Paese estero rilasciato da laboratorio accreditato in Italia (salvo differenti specifiche);
  • verificare le eventuali normative del Paese di destinazione per distacco temporaneo e trasferte dei lavoratori.

 

Rivolgersi a
Area internazionalizzazione (int. 221).